Articolo 42 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Regolamento necessario di competenza).
La ((ordinanza)) che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza.
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