Articolo 474 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 232/2004Depositata il 16/07/2004
Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all?art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all?art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all?art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell?uomo e delle libertà fondamentali.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 282
- codice di procedura civile-Art. 474
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 111
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 6
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.