Articolo 58-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Ufficio per il processo). ))
((L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale)).
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