Articolo 420 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 268/2020Depositata il 11/12/2020
Laddove il giudice a quo prospetta le questioni di legittimità costituzionale riferendole all'art. 91, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., sia in sé considerato, sia in combinato disposto con l'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., può ritenersi, ad un esame complessivo dell'ordinanza di rimessione, che in realtà egli censuri gradatamente entrambe le predette disposizioni.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 91, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
Pronuncia 268/2020Depositata il 11/12/2020
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE - dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., in base al quale il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. La disposizione censurata non pone un ostacolo al lavoratore, pur parte "debole" del rapporto, all'accesso e alla piena realizzazione della tutela giurisdizionale, limitandosi ad ampliare il novero delle ipotesi nelle quali il giudice, motivatamente, può compensare, a fronte di una condotta comunque ingiustificata della parte, le spese di lite. Inoltre, la possibilità del giudice di vagliare in modo simmetrico la condotta di entrambe le parti in causa, e non del solo lavoratore, per la statuizione sulle spese di lite - in vista di un'eventuale compensazione e non già di una condanna esclusivamente della parte vittoriosa al pagamento delle stesse - rispetto all'ingiustificato rifiuto di una proposta conciliativa, esclude ogni forma di potenziale discriminazione in danno del lavoratore. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2018, n. 77 del 2007 e n. 190 del 1985 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, sebbene il principio victus victori , espresso dalla prima parte dell'art. 91 cod. proc. civ., costituisca un completamento del diritto di azione in giudizio sancito dall'art. 24 Cost., laddove evita che le spese del giudizio vengano poste a carico della parte che ha ragione, tuttavia esso, pur di carattere generale, non è assoluto ed inderogabile, rientrando nella discrezionalità del legislatore la possibilità di modulare l'applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite. Ed infatti, proprio nella conformazione degli istituti processuali, nella quale rientra la disciplina delle spese del processo, il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 58 del 2020, n. 47 del 2020, n. 271 del 2019, n. 97 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 196 del 1982; ordinanza n. 3 del 2020 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la qualità di «lavoratore» della parte che agisce (o resiste), nel giudizio avente ad oggetto diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro, non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale - per derogare al generale canone di par condicio processuale espresso dal secondo comma dell'art. 111 Cost., e ciò vieppiù tenendo conto della circostanza che la situazione di disparità in cui, in concreto, venga a trovarsi la parte «debole» trova un possibile riequilibrio, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 24 Cost., in «appositi istituti» diretti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. ( Precedente citato: sentenza n. 77 del 2018 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
Pronuncia 404/2008Depositata il 05/12/2008
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 e 420- bis del codice di procedura civile, censurati, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché la previsione di un accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi - accertamento che il giudice di primo grado deve effettuare con sentenza impugnabile con ricorso in cassazione - esulerebbe dai principi e dai criteri della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, introducendo una sorta di processo incidentale obbligatorio nell'ambito del giudizio di primo grado, senza limitarsi al mero ampliamento delle ipotesi di cui all'art. 360, numero 3, del codice di rito. Questione analoga è già stata dichiarata manifestamente infondata sul rilievo che la legge di delegazione, nel prevedere una delega al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, ha fissato (lettera a del terzo comma dell'art. 1) i criteri direttivi, indicando, come obiettivo prioritario, la valorizzazione della funzione nomofilattica nel processo di cassazione e che a tale obiettivo è strettamente funzionale l'introduzione della procedura di interpretazione pregiudiziale delle clausole dei contratti ed accordi collettivi, affidata all'iniziativa del giudice di primo grado e all'intervento della Corte di cassazione nei termini descritti dall'art. 420 -bis cod. proc. civ., e non vengono addotti argomenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati. - v., citata, ordinanza n. 298 del 2007.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 420 BIS
- decreto legislativo-Art. 18
Parametri costituzionali
Pronuncia 298/2007Depositata il 17/07/2007
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 76 e 111 Cost., è infondata l'eccezione di inammissibilità per essere il problema interpretativo della norma del contratto collettivo già stato risolto nel corso del giudizio a quo . E invero, benché il rimettente avesse espresso, in un provvedimento privo peraltro di contenuto decisorio, la propria opzione valutativa in ordine alla validità della clausola collettiva applicabile, nell'ordinanza di rimessione ha esplicitato nuovi e più approfonditi argomenti sulla persistenza delle difficoltà ermeneutiche, il che giustifica il ricorso alla procedura pregiudiziale introdotta dall'art. 420- bis , che, in quanto norma processuale, è immediatamente applicabile al giudizio in corso.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 298/2007Depositata il 17/07/2007
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 76 e 111 della Costituzione. E invero, premesso che la norma censurata ripropone, con qualche modifica il modello delineato dall'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulle controversie in materia di pubblico impiego «contrattualizzato», del quale questa Corte ha avuto occasione di confermare la legittimità costituzionale deve osservarsi, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., per irrazionalità della disciplina, che il nuovo strumento processuale non opera in tutti i casi in cui emerga una qualunque questione di interpretazione o di validità della clausola collettiva, ma solo quando il giudice del lavoro, nel suo prudente apprezzamento, ne abbia vagliato positivamente la serietà; quanto al denunciato eccesso di delega (art. 76 Cost.), che la legge 14 maggio 2005, n. 80 ha indicato come obiettivo prioritario della modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione, la valorizzazione della funzione nomofilattica del giudice di legittimità, valorizzazione alla quale incontestabilmente tende la norma impugnata; quanto alla denunciata lesione del principio della ragionevole durata del processo, che l'art. 420- bis - letto in connessione con l'art. 146 disp. att. cod. proc. civ. e con i commi 4, 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - appare pienamente coerente con il parametro costituzionale invocato (art. 111 Cost.), posto che prescrive termini perentori brevi sia per l'impugnazione in cassazione per saltum avverso la sentenza pronunciata dal giudice di merito, sia per la riassunzione della causa davanti allo stesso giudice dopo la decisione della Corte di cassazione, assicurando, in tempi ragionevoli, la soluzione di questioni ermeneutiche di interesse collettivo che reclamano decisioni immediate entro il primo grado di giudizio. Né è da sottovalutarsi che analoghe economie di giudizio - pure apprezzabili ai sensi dell'art. 111 Cost. - possono essere realizzate secondo l'intero meccanismo processuale introdotto dall'art. 420- bis - con riferimento agli altri processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione su cui la Corte di cassazione sia stata già chiamata a pronunciarsi (commi 6 e 7 dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 appena citati). - V. sentenza n. 199/2003 ed ordinanza n. 233/2002.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 317/2004Depositata il 04/11/2004
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 420, 161, secondo comma, e 429, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, nell?ipotesi di mutamento della persona fisica del giudice rispetto a quello originariamente designato, non prevedono, rispettivamente, la rinnovazione dell?assunzione delle prove, l?emissione della sentenza da parte dello stesso giudice che ha provveduto all?istruzione e la sanzione della nullità per la sentenza pronunciata da un giudice diverso da quest?ultimo. Premesso, infatti, che i modelli del processo civile e di quello penale, per la loro intrinseca diversità, non consentono alcuna comparazione e che le soluzioni per garantire un giusto processo non devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processo, non risulta compromessa la garanzia di cui all'art. 24 Cost. dal fatto che la decisione della controversia venga presa non da parte del giudice che l'ha istruita ma da quello dinanzi a cui si è svolta la discussione della causa, posto che quest'ultimo ha conoscenza degli atti già acquisiti al processo e conserva, comunque, in ordine alle prove, i poteri istruttori previsti dall?art. 421 del codice di rito, laddove il principio di oralità è comunque rispettato dalla necessaria identità tra chi assiste alla discussione e chi decide. ? Sulla non comparabilità dei modelli del processo civile e di quello penale, v. le richiamate ordinanze n. 426/1998 e n. 286/2003.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 420
- codice di procedura civile-Art. 161, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 302/1986Depositata il 31/12/1986
Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 420
- legge-Art.
Pronuncia 193/1983Depositata il 29/06/1983
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 107
- codice di procedura civile-Art. 419
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 10
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 267
- codice di procedura civile-Art. 418
- codice di procedura civile-Art. 414
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 9
Parametri costituzionali
Pronuncia 10/1979Depositata il 10/05/1979
Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 421, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 424
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 431, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 431
- codice di procedura civile-Art. 420
Parametri costituzionali
Pronuncia 36/1978Depositata il 12/04/1978
Questione gia' dichiarata non fondata. - S. n. 13/1977.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 1
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 5
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.