Pronuncia 10/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, 421, 424 e 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (nuova disciplina delle controversie individuali di lavoro e di quelle in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Chiavari, nel procedimento civile vertente tra Pagliaro Clementina e la Soc. La Plastica in liquidazione e la Soc. La Plastica Entella, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 416, ultimo comma, 420, primo e ultimo comma, 421, secondo comma, 424, 431, primo e ultimo comma, del codice di procedura civile, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal giudice del lavoro presso il tribunale di Chiavari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu May 10 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 10/79. PROCESSO CIVILE - RITO DEL LAVORO - GENERICA POSSIBILITA' DI APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 416, ULTIMO COMMA, 420 PRIMO ED ULTIMO COMMA, 421, TERZO COMMA, 424 E 431, PRIMO ED ULTIMO COMMA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Sussiste la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale di una norma solo se di essa debba farsi concreta applicazione, non bastando la generica possibilita` che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 416 ultimo comma, 420 primo e ultimo comma, 421, terzo comma, 424 e 431, primo e ultimo comma - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto le norme denunziate determinerebbero un irragionevole disparita` tra le parti nel processo del lavoro, in danno del convenuto - datore di lavoro, incidendo altresi` sull'imparzialita` dell'organo giudicante -). - Cfr. S.n. 19/1974; 110/1974; 13/1977; 16/1977; 17/1977.