Articolo 416 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 92/2019Depositata il 17/04/2019
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui nelle controversie individuali di lavoro non prevedono, a differenza di quanto sancito per il rito ordinario dall'art. 163 cod. proc. civ., l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze di cui all'art. 416 cod. proc. civ. L'ordinanza di rimessione non contiene alcuna descrizione dei fatti di causa e non indica neppure l'oggetto concreto della decadenza, così impedendo di verificare l'effettiva esistenza di un rapporto di strumentalità tra la risoluzione delle questioni e la decisione del giudizio a quo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 191 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 64 del 2018 ).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 414
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 416
Parametri costituzionali
Pronuncia 92/2019Depositata il 17/04/2019
Accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa descrizione della fattispecie di causa e il carattere astratto delle censure, delle questioni incidentali aventi ad oggetto gli artt. 414, 415 e 416 cod. proc. civ., restano assorbite le ulteriori eccezioni di inammissibilità prospettate.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 414
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 416
Pronuncia 191/1999Depositata il 25/05/1999
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l'ordinario giudizio di cognizione) l'invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest'ultimo, alle controversie agrarie, quale quella di specie) sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l'altro, pena l'incostituzionalita', sia tenuto ad adeguarsi e viceversa. - S. n. 65/1980, O. n. 104/1988.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 416
Parametri costituzionali
Pronuncia 146/1998Depositata il 23/04/1998
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto - posto che il giudice rimettente prospetta quesiti plurimi, ponendo tra gli stessi un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede - la stessa risulta volutamente ancipite. - Cfr., 'ex plurimis', O. nn. 325/1994 e 73/1995. - V., inoltre, S. n. 188/1995. red.: G. Leo
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 101/1988Depositata il 26/01/1988
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo, pur affermando la sussistenza della rilevanza, omette di precisare la concreta applicabilita` della norma cen- surata nel giudizio di merito ovvero di accertare se la norma stessa sia riconducibile alla fattispecie controversa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 416, primo comma, cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che il conve- nuto, nelle controversie individuali di lavoro, costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rile- vabili d'ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di costi- tuirsi nei termini).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 1
Parametri costituzionali
Pronuncia 347/1987Depositata il 29/10/1987
La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 415
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 416
Parametri costituzionali
Pronuncia 193/1983Depositata il 29/06/1983
La diversita` di disciplina nel rito del lavoro dell'intervento volontario ex art. 419 c.p.c. e dell'intervento ex artt. 102, 106 e 107 c.p.c. richiamato dall'art. 420 c.p.c. non appare giustificata sussistendo identica esigenza di garantire il diritto di difesa delle parti originarie sia nei confronti dell'interveniente volontario che di quello coatto, che del litisconsorte necessario pretermesso. E' pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 419 c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare, con il rispetto del termine di cui all'art. 415 comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero), una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria; e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 107
- codice di procedura civile-Art. 419
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 10
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 415
- codice di procedura civile-Art. 267
- codice di procedura civile-Art. 418
- codice di procedura civile-Art. 414
- codice di procedura civile-Art. 420, comma 9
Parametri costituzionali
Pronuncia 65/1980Depositata il 22/04/1980
Anche nel rito del lavoro i principi generali del processo consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di costituzione del convenuto, se valutata alla stregua dell'intero sistema, ricavabile dagli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, quinto comma, nonche` 313, 316 e 317, dettati, questi ultimi, per il rito ordinario davanti ai giudici monocratici, appare del tutto conforme a ragione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 416 c.p.c. sollevata sostenendo che la esiguita` del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per la inapplicabilita`, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario). - Cfr. s.n. 13/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 416
Parametri costituzionali
Pronuncia 62/1980Depositata il 22/04/1980
Ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. sono soggette a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, quinto comma c.p.c. consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore, di proporre mezzi di prova che non hanno potuto proporre prima. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto prevederebbero un termine di comparizione sufficientemente congruo per consentire al convenuto di svolgere le sue difese). - Cfr. sent. 13/1977
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 2
- codice di procedura civile-Art. 415, comma 5
- codice di procedura civile-Art. 416, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 61/1980Depositata il 22/04/1980
Non applicandosi al rito del lavoro la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario, non puo` configurarsi una ingiusta disparita` tra il contumace volontario e il convenuto che non si costituisce nei termini stabiliti per il processo del lavoro. Del resto, l'art. 420, quinto comma, c.p.c. consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima. Stante il principio della conoscenza legale delle norme, non si traduce in violazione dei diritti di difesa il fatto che l'art. 415 c.p.c. non preveda l'espressa comunicazione al convenuto del termine di costituzione e delle relative decadenze in ordine ai mezzi di prova ed alla produzione di documenti. Nemmeno e` possibile rinvenire una irrazionale disparita` di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 641 c.p.c., attesa la diversita` di posizione tra il convenuto e l'ingiunto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.). - Cfr. sentenze nn. 13/1977 e 65/1980.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 416
- codice di procedura civile-Art. 415
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.