Pronuncia 65/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 416 cod.proc.civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo Sesto e il Comune di Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975; 2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Aulla nel procedimento civile vertente tra Calani Luigi e la ditta Carpanelli Raffaele, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1 settembre 1976; 3) ordinanza emessa il 27 novembre 1976 dal pretore di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra Tripodi Antonino e il Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 416 c.p.c., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 65/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - TERMINI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.

Anche nel rito del lavoro i principi generali del processo consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di costituzione del convenuto, se valutata alla stregua dell'intero sistema, ricavabile dagli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, quinto comma, nonche` 313, 316 e 317, dettati, questi ultimi, per il rito ordinario davanti ai giudici monocratici, appare del tutto conforme a ragione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 416 c.p.c. sollevata sostenendo che la esiguita` del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per la inapplicabilita`, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario). - Cfr. s.n. 13/1977.