Pronuncia 61/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sannino Filomena e Pensione Zunino, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978; 2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel procedimento civile vertente tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978; 3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel procedimento civile vertente tra Sorbera Rosa e Supermercato San Marco, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i tre procedimenti, dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 61/80. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO - DECADENZA IN ORDINE AI MEZZI DI PROVA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI AMMETTERLI - NON COMPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'INGIUNTO EX ART. 641 C.P.C. E DEL CONVENUTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non applicandosi al rito del lavoro la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario, non puo` configurarsi una ingiusta disparita` tra il contumace volontario e il convenuto che non si costituisce nei termini stabiliti per il processo del lavoro. Del resto, l'art. 420, quinto comma, c.p.c. consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima. Stante il principio della conoscenza legale delle norme, non si traduce in violazione dei diritti di difesa il fatto che l'art. 415 c.p.c. non preveda l'espressa comunicazione al convenuto del termine di costituzione e delle relative decadenze in ordine ai mezzi di prova ed alla produzione di documenti. Nemmeno e` possibile rinvenire una irrazionale disparita` di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 641 c.p.c., attesa la diversita` di posizione tra il convenuto e l'ingiunto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.). - Cfr. sentenze nn. 13/1977 e 65/1980.