Pronuncia 62/1980

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., promosso con ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile Vertente tra Daniele Giovanni e la Società Grandi Traghetti, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 24 marzo 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli 415 e 416 C.P.C., come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Tue Apr 22 1980 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 62/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSERITA INCONGRUITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. sono soggette a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, quinto comma c.p.c. consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore, di proporre mezzi di prova che non hanno potuto proporre prima. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto prevederebbero un termine di comparizione sufficientemente congruo per consentire al convenuto di svolgere le sue difese). - Cfr. sent. 13/1977