Articolo 263 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Presentazione e accettazione del conto).
Se il giudice ordina la presentazione di un conto, questo deve essere depositato ((...)) con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso. ((178))
Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne da' atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non e' impugnabile e costituisce titolo esecutivo.
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