Articolo 68 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Altri ausiliari).
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita', il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
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Massime della Corte Costituzionale
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Pronuncia 86/1978Depositata il 21/12/1978
ORD. 86/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PRETORE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA, IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA IN UDIENZA - CONTROVERSIA NON INERENTE A SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, BENSI' ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DELLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato allorche' la controversia non riguardi la sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali, bensi' solamente le concrete modalita' di esecuzione degli obblighi positivamente spettanti ad uno di essi (nella specie, relativa alla assistenza della forza pubblica alle udienze richiesta da un pretore al questore, non era controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere l'assistenza della forza pubblica ne' l'obbligo dei destinatari di ottemperarvi, essendovi soltanto questione sulle concrete modalita' esecutive di prestazione del servizio).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 68
- regio decreto-Art. 14
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.