Articolo 171-ter - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Memorie integrative).
Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande ((o delle eccezioni)) nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali; ((178))
3) almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.
(171) (173)
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