Articolo 436 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 80/1988Depositata il 26/01/1988
La soluzione della questione avente ad oggetto la esperibilita` o non dell'appello nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza di un giudice di competenza superiore - proposta in relazione al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) - non puo` non adeguarsi alla ratio decidendi della precedente sentenza in argomento, in mancanza di deduzioni diverse da quelle gia` fatte oggetto di esame e di confutazione in tale occasione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, in relazione all'art. 436, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.). - S. nn. 122/1963, 62/1981, 117/1973, 88/1962.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 435, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 436
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.