Pronuncia 80/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Adel Ahmad Mohamed, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 30 giugno 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'appello proposto da Praticò Antonio, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe; c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988. Il presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Giovanni Conso
Data deposito: Tue Jan 26 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA