Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 435 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Decreto del presidente). Il presidente della corte di appello entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio. (88) ((90)) L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato. (28) Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni. Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 6 massime

Pronuncia 253/2012Depositata il 15/11/2012

Procedimento civile - Rilascio di immobile per finita locazione - Appello - Notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine di dieci giorni - Censura della interpretazione consolidatasi in diritto vivente, secondo cui la notificazione tardiva è sanata dal rispetto del termine c.d. a comparire - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel procedimento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma. Come già è dato desumere a contrario dalla ordinanza di questa Corte n. 60 del 2010, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità del medesimo articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile proprio in quanto sollevate sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la predetta norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 435, comma 2

Parametri costituzionali

Pronuncia 60/2010Depositata il 24/02/2010

Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Previsione del termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto del Presidente di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione - Ritenuta improcedibilità dell'appello in caso di inosservanza di detto termine - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui impone all'appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., comportando, quale sanzione dell'inutile decorso del termine medesimo, l'improcedibilità dell'appello, con «il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio», senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando vulnus anche al diritto al giusto processo. Invero, il giudice rimettente sospetta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista; invece, nelle fattispecie in esame, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 301 e n. 97/2009.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 435, comma 2

Pronuncia 80/1988Depositata il 26/01/1988

SENT. 80/88 A. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA.

La denunciata carenza del doppio grado di giurisdizione, nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., non puo` essere oggetto di riesame e di considerazione diversa da quella gia` espressa nei motivi di una precedente pronuncia di rigetto (di identica questione): e non tanto perche` non incide su di essa la mancanza, ancora al presente, di un seguito all' "invito" rivolto al legislatore a provvedere alla revisione dell'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza, quanto perche` ne` il diritto di difesa comporta necessariamente la previsione del grado di appello, ne` puo` essere lamentata disparita` di trattamento nella regolamentazione dell'appello, nei giudizi ordinari e nei giudizi immediati, attesa la "peculiarita` del contesto" in cui questi ultimi si svolgono. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.). - cfr. S.n. 62/1981. - v. S.nn. 224/1983, 299/1985 e 200/1986 (in ordine al grado di appello).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 435, comma 3

Pronuncia 80/1988Depositata il 26/01/1988

SENT. 80/88 B. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - REATI DI COMPETENZA PRETORILE COMMESSI ALL'UDIENZA DEL TRIBUNALE - GIUDICE COMPETENTE - SCELTA RIMESSA ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL P.M. - EFFETTI SULLA ESPERIBILITA' O NON DELL'APPELLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 435, TERZO COMMA (IN RELAZIONE ALL'ART. 436 STESSO CODICE). - COST., ART. 25, PRIMO COMMA.

La soluzione della questione avente ad oggetto la esperibilita` o non dell'appello nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia commesso all'udienza di un giudice di competenza superiore - proposta in relazione al principio del giudice naturale (art. 25, primo comma, Cost.) - non puo` non adeguarsi alla ratio decidendi della precedente sentenza in argomento, in mancanza di deduzioni diverse da quelle gia` fatte oggetto di esame e di confutazione in tale occasione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, in relazione all'art. 436, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.). - S. nn. 122/1963, 62/1981, 117/1973, 88/1962.

Norme citate

Parametri costituzionali

Pronuncia 80/1988Depositata il 26/01/1988

SENT. 80/88 C. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA GIUDIZI E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA.

Nella esclusione dell'appello, nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal Tribunale, perche` commesso nel corso di una sua udienza, e nella conseguente sottrazione del processo, in tali casi, a quello che si assume essere, per regola generale, il giudice naturale di secondo grado (ovvero la Corte d'appello) - dopo la riforma introdotta dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 - non puo` essere ravvisata ne` disparita` di trattamento fra giudizi tutti di competenza, in secondo grado, della Corte d'appello, perche` non diversa situazione e` tuttora riscontrabile anche per i reati commessi in udienza davanti alla Corte di assise; ne`, inoltre, lesione del principio della naturalita` del giudice o illogicita` intrinseca del sistema normativo, non solo perche` la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimita` costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche perche`, in caso di giudizio immediato per reati di competenza pretorile, il Tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 62/1981.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 435, comma 3

Pronuncia 15/1977Depositata il 14/01/1977

SENT. 15/77. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 435, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NON DISPONE CHE L'AVVENUTO DEPOSITO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA SIA COMUNICATO ALL'APPELLANTE E CHE DA TALE COMUNICAZIONE DECORRA IL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Posto che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attivita', la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilita' del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli, ne consegue che contrasta con tale principio l'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), poiche' ricollega il dies a quo del termine per la notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui e' ben possibile che la parte non abbia avuto tempestiva conoscenza. Ne', d'altra parte, potrebbe essere evitato il pregiudizio per il diritto di difesa ritenendo che il termine in questione sia di tipo ordinatorio (perche' cio' non porrebbe l'appellante al riparo dalle conseguenze connesse alla violazione del termine a comparire, che non fosse stato in grado di rispettare proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto) ovvero con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore dell'appellante (che non potrebbe essere giammai spinta fino al punto di un controllo giornaliero). Pertanto, e' costituzionalmente illegittima la disposizione in questione - per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974, 14 del 1977.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • codice di procedura civile-Art. 435, comma 2

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.