Pronuncia 253/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, promossi dalla Corte d'appello di Roma, con ordinanze del 15 e del 29 febbraio 2012, iscritte ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2012. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Thu Nov 15 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

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Massime

Giudizio di legittimità costituzionale - Censura di norma nella interpretazione consolidatasi in termini di diritto vivente - Ammissibilità.

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma nella relativa interpretazione, consolidatasi in termini di diritto vivente. Infatti, avendo il giudice remittente la facoltà di uniformarsi o meno al diritto vivente, nella suddetta ipotesi non può essergli addebitato di aver chiesto un non consentito avallo ad una propria interpretazione in contrasto con l'esegesi della norma denunciata consolidatasi in termini di diritto vivente, poiché proprio tale diritto vivente rappresenta l'oggetto dei prospettati dubbi di costituzionalità. - Sulla facoltà del giudice remittente di uniformarsi o meno al diritto vivente: sentenze n. 117 del 2012 e n. 338 del 2011.

Procedimento civile - Rilascio di immobile per finita locazione - Appello - Notifica all'appellato del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, nel termine di dieci giorni - Censura della interpretazione consolidatasi in diritto vivente, secondo cui la notificazione tardiva è sanata dal rispetto del termine c.d. a comparire - Asserita violazione del principio della parità delle parti nel procedimento - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

Dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 435, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma. Come già è dato desumere a contrario dalla ordinanza di questa Corte n. 60 del 2010, che ha dichiarato la manifesta infondatezza di questioni di costituzionalità del medesimo articolo 435, comma secondo, del codice di procedura civile proprio in quanto sollevate sull'opposta, ma errata, premessa del carattere perentorio del termine, ivi previsto, per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza la predetta norma, nella interpretazione censurata dal collegio rimettente, lungi dal violare la parità delle parti, è finalizzata, invece, a realizzarla sul piano del reciproco diritto di azione e di difesa. Con il risultato di tutelare, all'un tempo, l'interesse dell'appellante - impedendo che la sola violazione del termine ordinatorio in questione determini l'improcedibilità del gravame - e quello dell'appellato, cui resta comunque garantito un termine a comparire sufficiente ad apprestare le proprie difese.

Parametri costituzionali