Pronuncia 60/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile promossi dalla Corte d'appello di Genova - sezione per le controversie in materia di lavoro, con sei ordinanze del 3 marzo 2009 iscritte ai nn. 139, da 157 a 160 e 180 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 20, 23 e 26, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della Banca Carige s.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 e nella camera di consiglio del 13 gennaio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; uditi gli avvocati Alessandro Riccio per l'INPS, Camillo Paroletti e Giampaolo Parodi per la Banca Carige s.p.a. e l'avvocato dello Stato Daniela Giacobbe per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione dalla Corte d'appello di Genova - sezione per le controversie in materia di lavoro, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Wed Feb 24 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Controversie in materia di lavoro - Impugnazione in appello di sentenza del tribunale - Previsione del termine di dieci giorni, imposto all'appellante, per la notifica all'appellato del ricorso e del decreto del Presidente di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione - Ritenuta improcedibilità dell'appello in caso di inosservanza di detto termine - Asserita lesione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata, per evidente erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui impone all'appellante il termine di dieci giorni per provvedere alla notifica all'appellato del ricorso e del decreto di nomina del relatore e di fissazione dell'udienza di discussione, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., comportando, quale sanzione dell'inutile decorso del termine medesimo, l'improcedibilità dell'appello, con «il pregiudizio del diritto di difesa, come diritto di agire in giudizio», senza che ricorrano motivi ragionevoli che possano giustificare tale effetto, e così recando vulnus anche al diritto al giusto processo. Invero, il giudice rimettente sospetta l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, partendo dall'affermazione contenuta nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 20604 del 2008), secondo cui l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ. determina l'improcedibilità dell'appello, senza tenere presente che nella fattispecie esaminata dalle S.U. tale improcedibilità era stata affermata non già per la sola violazione dell'art. 435, secondo comma, ma per la inosservanza dell'art. 435, terzo comma, per non essere mai intervenuta la notifica ivi prevista; invece, nelle fattispecie in esame, malgrado l'inosservanza del termine di cui all'art. 435, secondo comma, la notifica del ricorso e del decreto era intervenuta nel rispetto del termine di cui al successivo terzo comma, con la conseguente astratta possibilità dello svolgimento dell'udienza di discussione e della realizzazione del diritto di difesa dell'appellato. In senso analogo, v. citate ordinanze n. 301 e n. 97/2009.