Pronuncia 15/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio ed il 10 giugno 1975 dalla Corte d'appello di Catanzaro nelle cause di lavoro vertenti tra Greccia Salvatore e l'I.N.P.S. e tra orsi Francesca e l'I.N.P.S., inscritte ai nn. 352 e 353 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 15/77. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 435, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NON DISPONE CHE L'AVVENUTO DEPOSITO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA SIA COMUNICATO ALL'APPELLANTE E CHE DA TALE COMUNICAZIONE DECORRA IL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Posto che, nel quadro della garanzia costituzionale della difesa, ove un termine sia prescritto per il compimento di tale attivita', la cui omissione si risolva in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all'interessato la conoscibilita' del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il termine assegnatogli, ne consegue che contrasta con tale principio l'art. 435, comma secondo, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533), poiche' ricollega il dies a quo del termine per la notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ad un evento (quale il deposito del provvedimento) di cui e' ben possibile che la parte non abbia avuto tempestiva conoscenza. Ne', d'altra parte, potrebbe essere evitato il pregiudizio per il diritto di difesa ritenendo che il termine in questione sia di tipo ordinatorio (perche' cio' non porrebbe l'appellante al riparo dalle conseguenze connesse alla violazione del termine a comparire, che non fosse stato in grado di rispettare proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto) ovvero con l'uso della normale diligenza da parte del procuratore dell'appellante (che non potrebbe essere giammai spinta fino al punto di un controllo giornaliero). Pertanto, e' costituzionalmente illegittima la disposizione in questione - per violazione dell'art. 24, comma secondo, Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - nella parte in cui non stabilisce che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974, 14 del 1977.