Pronuncia 15/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con ordinanze emesse il 27 maggio ed il 10 giugno 1975 dalla Corte d'appello di Catanzaro nelle cause di lavoro vertenti tra Greccia Salvatore e l'I.N.P.S. e tra orsi Francesca e l'I.N.P.S., inscritte ai nn. 352 e 353 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 268 dell'8 ottobre 1975. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 435, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), nella parte in cui non dispone che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giulio Gionfrida
Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 15/77. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 435, SECONDO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - NON DISPONE CHE L'AVVENUTO DEPOSITO DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA SIA COMUNICATO ALL'APPELLANTE E CHE DA TALE COMUNICAZIONE DECORRA IL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE ALL'APPELLATO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 435, comma 2