Articolo 191 - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Nomina del consulente tecnico).
Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. (171) ((173))
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.