Articolo 432 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 66/2000Depositata il 02/03/2000
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 432 cod. proc. civ. (secondo cui, nel rito del lavoro, quando sia certo il diritto, ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice ordinario la liquida con valutazione equitativa), sollevata sul presupposto della inapplicabilita' di detta norma nel processo amministrativo, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 113 Cost., in quanto - premesso che si deve reputare manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale di una norma che il giudice 'a quo' non debba applicare, perche' concernente una domanda che dal testo della stessa ordinanza di rimessione non risulti proposta essendo indubbio che anche il processo amministrativo e' caratterizzato dal principio della domanda - le ordinanze di rimessione non contengono alcuna enunciazione dell'esistenza di una situazione che, in relazione alla 'causa petendi' ed al 'petitum' dei ricorsi, sia stata ritenuta dal T.a.r. fondata, ex art. 2041 cod. civ., su quell'arricchimento senza causa della P.A., del quale sarebbe arduo - secondo il giudice 'a quo' - determinare l'ammontare e che non sarebbe quindi liquidabile se non in via equitativa. - Cfr. O. n. 252/1994
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 432
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.