Articolo 514 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 414/1997Depositata il 17/12/1997
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione dell'ordinanza che propone la questione stessa. - V., 'ex plurimis', O. nn. 435 e 229/1996; S.n. 79/1996. red.: A.M. Marini
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 514
- legge-Art. 2 QUATER
- legge-Art. 2 QUINQUIES
- legge-Art. 2 SEXIES
- legge-Art. 2 BIS
- legge-Art. 2 SEPTIES
- legge-Art. 2 TER
- legge-Art. 2 OCTIES
Parametri costituzionali
Pronuncia 291/1991Depositata il 18/06/1991
Manifesta inammissibilita' della questione, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, in quanto la prospettazione della questione di legittimita' in riferimento a due interpretazioni contrastanti della disposizione impugnata impedisce la verifica della rilevanza della questione stessa. - S. nn. 1146/1988, 456/1989.
Norme citate
- legge della Regione Campania-Art. 11
- codice di procedura civile-Art. 514 N.5
- legge della Regione Campania-Art. 34
- codice civile-Art. 828, comma 2
- legge-Art. 50
Parametri costituzionali
Pronuncia 492/1990Depositata il 22/10/1990
Non e' irragionevole, tenuto conto dell'esigenza di contemperare l'interesse del debitore con quello del creditore, che il legislatore, alla cui esclusiva discrezionalita' spetta l'individuazione dei beni pignorabili, non abbia compreso il televisore tra i beni assolutamente impignorabili. Al riguardo, tuttavia, in considerazione della rilevanza sociale assunta da alcuni beni dall'ultima modifica legislativa in materia ad oggi, appare ormai opportuno un nuovo apprezzamento in sede legislativa che possa condurre ad un eventuale modifica dell'elenco dei beni impignorabili, in modo da renderlo piu' aderente a tale evoluzione. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 9 Cost.). - O. n. 60/1971.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 514
Parametri costituzionali
Pronuncia 138/1981Depositata il 21/07/1981
Non e` desumibile dagli artt. 826, ultimo comma e 828, ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. la indisponibilita` e l'impignorabilita' delle somme di danaro e dei crediti pecuniari dello Stato e degli enti pubblici, iscritti nei rispettivi bilanci preventivi, fondate su un presunto principio costituzionale dell'intangibilita' dell'atto amministrativo alla luce del principio generale della divisione dei poteri (legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. e, art.4) perche` l'art. 113, ultimo comma, Cost. lascia al legislatore ordinario di determinare gli organi giurisdizionali abilitati ad annullare gli atti amministrativi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 826, ultimo comma, 828,ultimo comma, c.c. e 514 n. 5 c.p.c. in riferimento all'art. 113 Cost). - cfr. S. n. 32/70, 161/71
Parametri costituzionali
Pronuncia 53/1973Depositata il 30/04/1973
Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 60/1971Depositata il 22/03/1971
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 514 del c.p.c., proposta in riferimento agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, sotto il profilo che l'espropriabilita' di alcuni beni del debitore, quali mobili di casa e di cucina, contrasterebbe con la dignita' della persona umana e con le esigenze del gruppo familiare. Ed invero, l'elenco dei beni pignorabili contenuto nella norma denunciata e' frutto di una scelta cui il legislatore e' pervenuto nell'esercizio non irragionevole del suo potere discrezionale, insindacabile da parte della Corte costituzionale.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 514
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.