Pronuncia 53/1973

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, e 828, secondo comma, del codice civile; dell'art. 514, n. 5, del codice di procedura civile e dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del contenzioso amministrativo), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1970 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e Coccia Ivo, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Ritenuto che, con ordinanza 5 dicembre 1970, pronunciata nel giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata vertente tra l'avv. Ivo Coccia e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato il pretore di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ.; 514, n. 5, cod. proc. civ. e 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, in relazione agli articoli 3, 24, 28 e 113 della Costituzione. Considerato che alla data in cui fu emessa l'ordinanza di rimessione la sentenza del tribunale di Roma 18 settembre 1968, che costituiva il titolo esecutivo posto a base della esecuzione forzata promossa dal Coccia, era già stata cassata dalla Corte di cassazione con sentenza 9 febbraio 1970, pubblicata il 19 settembre 1970, la quale è stata prodotta dall'Avvocatura dello Stato; che si rende necessario che il giudice a quo, nell'esame del giudizio di rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale, tenga anche conto della preesistente circostanza predetta; che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al pretore di Roma. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Mon Apr 30 1973 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: BONIFACIO

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Massime

ORD. 53/73. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE FORZATA - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO CHE LA SENTENZA COSTITUENTE TITOLO ESECUTIVO NEL GIUDIZIO A QUO ERA GIA' STATA CASSATA - NECESSITA' DI UN NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Sollevata questione incidentale di legittimita' (degli artt. 826, terzo comma, 828, secondo comma, cod. civ., 514 n. 5 c.p.c. e 4, legge 1865, n. 2248, in relazione agli artt. 3, 24, 28 e 113 Cost.) in un giudizio civile di opposizione ad esecuzione forzata, la Corte - rilevato che la sentenza (di Tribunale) costituente il titolo esecutivo posto a base della promossa esecuzione era stata cassata, con sentenza della Cassazione pubblicata in data anteriore a quella dell'ordinanza di rimessione - ha rimesso gli atti al giudice a quo per esame di tale circostanza in punto di rilevanza.