Articolo 373 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 105/2004Depositata il 01/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell?applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 623
- codice di procedura civile-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 546/2000Depositata il 04/12/2000
Manifesta infondatezza - trattandosi di questione gia' dichiarata piu' volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli gia' esaminati - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutivita' del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacche' la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale 'ex tunc' del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 630
- codice di procedura civile-Art. 649
- codice di procedura civile-Art. 623
Parametri costituzionali
Pronuncia 40/1974Depositata il 27/02/1974
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 489
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 282
Parametri costituzionali
Pronuncia 45/1972Depositata il 15/03/1972
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, e' irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione e' risalito, onde sollevare la questione di costituzionalita', ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioe' relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresi' all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 373
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 111
- Costituzione-Art. 24
- legge-Art. 23
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.