Pronuncia 40/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 2054 del codice civile ed agli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1971 dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Fait Orlando, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971. Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 2054 del codice civile, proposta dal tribunale di Rovereto, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 489 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del codice di procedura civile, proposta con la stessa ordinanza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Ercole Rocchetti

Data deposito: Wed Feb 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 40/74 A. PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE ALL'ART. 2054 COD. CIVILE - DANNI DERIVANTI DALLO SCONTRO TRA VEICOLI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SECONDA CHE LA LIQUIDAZIONE AVVENGA IN SEDE PENALE O IN UN SUCCESSIVO E SEPARATO GIUDIZIO CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME PROBATORIO ANCHE SE LE AZIONI, CIVILE E PENALE, SONO CONGIUNTAMENTE ESERCITATE - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 489 del c.p.p. in relazione all'art. 2054 del cod. civile, nella parte in cui - secondo l'assunto del giudice a quo - essa non consentirebbe l'applicazione, anche in sede penale, ai soli effetti civili, delle presunzioni previste dalla legge in tema di responsabilita' civile derivante da circolazione di veicoli. L'infondatezza della questione discende dal fatto che l'azione civile, pur inserita in via accessoria e subordinata nel processo penale, non perde, per effetto di quella inserzione ne' le sue caratteristiche sostanziali, quale, ad esempio la disponibilita', ne' quelle attinenti alla sfera processuale che le e' propria, quali il principio della domanda, il limite del petitum e il suo stesso sistema probatorio. Pertanto, il giudice penale, una volta accertata la responsabilita' penale dell'imputato, e' tenuto, nel decidere delle domande civili di restituzione e di risarcimento dei danni, a fare applicazione dei principi che regolano l'azione civile e in particolare di quelli relativi all'onere della prova, previsti dall'art. 2054 del codice civile. All'azione penale e all'azione civile, anche se congiuntamente esercitata, vanno applicati i principi propri a ciascuna di esse: qualora, per il differente regime probatorio, il giudice penale, nell'esaminare l'azione civile dovesse pervenire a risultati diversi da quelli derivanti dagli accertamenti compiuti in sede penale, la discordanza tra le due parti di una stessa sentenza non implica contraddittorieta' di giudicati e comunque, non e' piu' rilevante di quella che si verificherebbe se le decisioni, relative a una stessa fattispecie costituente reato e produttiva di danni, fossero assunte in due diversi giudizi, quello penale e quello civile, instaurati separatamente e successivamente.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 40/74 B. PROCESSO PENALE - LIQUIDAZIONE DEI DANNI A FAVORE DELLA PARTE LESA CHE SI E' COSTITUITA PARTE CIVILE E NE HA FATTO RICHIESTA - COD. PROC. PEN., ART. 489, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 282, 283 E 373 COD. PROC. CIVILE - DIVERSITA' DEL REGIME CONCERNENTE L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA EMESSA NEL PROCESSO CIVILE O IN QUELLO PENALE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.

Parametri costituzionali