Articolo 283 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 105/2004Depositata il 01/04/2004
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell?applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quo'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 623
- codice di procedura civile-Art. 630
Parametri costituzionali
Pronuncia 40/1974Depositata il 27/02/1974
Neppure e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 489 del cod. proc. penale in relazione agli artt. 282, 283 e 373 del cod. proc. civ., sotto il profilo del diverso regime concernente la esecutivita' della sentenza civile e quella delle disposizioni della sentenza penale di condanna relative ai danni. Ed invero, poiche' rientra nella discrezionalita' del legislatore statuire i casi ed il momento in cui la sentenza diventa titolo esecutivo, non puo' ritenersi irrazionale la scelta del legislatore di assoggettare a unicita' di regime la sentenza emessa in un processo penale, senza distinguere le sue disposizioni, secondo che cadano sull'azione penale ovvero su quella civile. La differente disciplina stabilita dal legislatore in ordine alla esecutivita' della sentenza civile e alla esecutivita' delle disposizioni della sentenza penale di condanna relativa ai danni, e' stata comunque notevolmente attenuata dalla legge 15 dicembre 1972 n. 773, (art. 9), che ha introdotto il principio secondo cui la provvisionale, a seconda dei casi, puo' oppure deve essere munita dalla clausola di provvisoria esecuzione.
Norme citate
- codice di procedura penale 1930-Art. 489
- codice di procedura civile-Art. 373
- codice di procedura civile-Art. 283
- codice di procedura civile-Art. 282
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.