Articolo 588 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Termine per l'istanza di assegnazione).
Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, puo' presentare istanza di assegnazione ((, per se' o a favore di un terzo,))a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo. (113a) (115) (116) (148) ((150))
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