Articolo 290 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Contumacia dell'attore).
Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta ((nella comparsa di risposta)), ordina che sia proseguito il giudizio e da' le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue. ((178))
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