Articolo 317 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Rappresentanza davanti al giudice di pace).
Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale. (171) ((173))
Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a conciliare.
(72) (88)
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