Articolo 612 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 336/2002Depositata il 12/07/2002
Anche il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto le eventuali ragioni d'ineseguibilità devono essere valutate, se preesistenti, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza l'accordo stesso può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente, ferma restando, comunque, la possibilità di far valere gli impedimenti sopravvenuti. Escludere tale efficacia, così come ritenuto dal rimettente, negherebbe il valore di accelerazione della definizione della controversia, che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e comporterebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, nonché una protrazione altrettanto irragionevole dei tempi del processo. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione. - V., in tema di interpretazione adeguatrice, 'ex plurimis', le citate sentenze n. 307/1996 e n. 312/1996.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 612
Pronuncia 68/1987Depositata il 02/03/1987
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 612 cod.proc.civ. (sulla esecuzione forzata degli obblighi di fare - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 13 Cost., nella parte in cui non esclude la propria applicabilita` all'esecuzione forzata relativa agli obblighi nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione del minore oggetto-soggetto dell'obbligo stesso ) poiche` tale questione non e` in realta` riconducibile al paradigma della norma denunciata, bensi' all'ambito previsionale del successivo art. 613 stesso codice che pero' non ha formato oggetto di impugnazione.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 612
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.