Pronuncia 336/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile promosso, con ordinanza del 21 agosto 2001, dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Zambon Anna e Zambon Maria Luigia, iscritta al n. 930 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Francesco Amirante.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Amirante Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

Relatore: Francesco Amirante

Data deposito: Fri Jul 12 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Esecuzione forzata - Obblighi di fare o non fare - Verbale di conciliazione giudiziale - Assunta inidoneità a costituire titolo esecutivo - Lamentata irrazionalità e disparità di trattamento rispetto all’esecuzione sulla base di sentenza, nonché lesione del principio della ragionevole durata del processo e della effettività della tutela giurisdizionale - Possibilità di interpretazione conforme a costituzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Anche il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo efficace ai fini dell'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto le eventuali ragioni d'ineseguibilità devono essere valutate, se preesistenti, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza l'accordo stesso può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente, ferma restando, comunque, la possibilità di far valere gli impedimenti sopravvenuti. Escludere tale efficacia, così come ritenuto dal rimettente, negherebbe il valore di accelerazione della definizione della controversia, che costituisce la principale caratteristica della conciliazione e comporterebbe un irragionevole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, nonché una protrazione altrettanto irragionevole dei tempi del processo. Non è pertanto fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 612 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 113 della Costituzione. - V., in tema di interpretazione adeguatrice, 'ex plurimis', le citate sentenze n. 307/1996 e n. 312/1996.