Articolo 597 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Mancata comparizione).
La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598. (171) ((173))
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