Articolo 438 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Deposito della sentenza di appello).
Fuori dei casi di cui all'articolo 436-bis, la sentenza deve essere depositata entro sessanta giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne da' immediata comunicazione alle parti. (171) ((173))
Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.
((173))
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