Articolo 397 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Revocazione proponibile dal pubblico ministero).
Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.
Nei casi di cui all'articolo 391-quater, la revocazione puo' essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (171) ((173))
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