Articolo 808-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(( (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).))
((Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.))
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