Articolo 189 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 266/2014Depositata il 26/11/2014
E' manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione del rimettente, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, relativamente alle cause di competenza collegiale in primo grado, che il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281- sexies . Infatti, nel caso di specie il giudice istruttore non ha quel potere di definire il giudizio che compete unicamente al collegio; di conseguenza soltanto tale ultimo organo sarebbe deputato a fare applicazione del modello decisorio di cui all'art. 281- sexies , cod. proc. civ. Inoltre, la pronuncia richiesta dal giudice a quo sollecita un intervento creativo non costituzionalmente obbligato che assumerebbe il carattere di "novità di sistema" ed è rimesso alle scelte del legislatore. Infatti, l'obiettivo perseguito può essere realizzato attraverso una pluralità di interventi modificativi o integrativi della disciplina processuale vigente, non necessariamente coincidenti con la soluzione prospettata dal rimettente. - In tema di legittimazione del giudice istruttore a sollevare questioni di legittimità costituzionale solo con riferimento a disposizioni di legge che deve applicare per provvedimenti rientranti nella sua competenza, v. le citate ordinanze nn. 552/2000, 295/1996 e 436/1994. - Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte costituzionale, v. le citate decisioni: sentenze nn. 252/2012 e 274/2011, ordinanze nn. 48/2014, 136/2013 e 243/2009.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 189
Parametri costituzionali
Pronuncia 72/1992Depositata il 24/02/1992
Rientra nella discrezionalita' del legislatore fissare il termine di entrata in vigore delle leggi, ne' in particolare - in considerazione delle esigenze organizzative degli uffici e della necessita' di approntare le strutture necessarie - e' contrario al canone di buon andamento dell'amministrazione della giustizia procrastinare l'entrata in vigore di una riforma di ampio respiro, qual'e' la legge n. 353 del 1990. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 189 codice di procedura civile e 92 legge 26 novembre 1990 n. 353, contenente "provvedimenti urgenti per il processo civile", sollevata in riferimento all'art. 97 Cost..)
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 189
- legge-Art. 92
Parametri costituzionali
Pronuncia 117/1984Depositata il 18/04/1984
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 101 cpv. Cost., dell'art. 189 c.p.c., in relazione all'art. 119 delle disposizioni di attuazione, nella parte in cui e' disposto che la minuta della motivazione redatta dal giudice estensore, prima di essere sottoscritta e depositata, possa venire corretta dal presidente del collegio; cio' in quanto la questione e' priva di requisito dell'attuale rilevanza, attinendo al compimento di un atto processuale inserito in una fase procedurale successiva a quella in cui la questione stessa risulta proposta.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 119
- codice di procedura civile-Art. 189
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.