Articolo 132 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 179/1990Depositata il 04/04/1990
L'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti del collegio giudicante non configura alcuna lesione del principio di eguaglianza, ne' una forma di responsabilita' oggettiva in quanto la decisione collegiale e' un atto unitario (alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parita') e tale resta, dacche' la norma impugnata non influisce sulla sua struttura, ne' sul contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione e il doveroso controllo, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.). - S. n. 18/1989.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 132, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 88/1977Depositata il 30/05/1977
Nel processo civile comunicazione e notificazione appartengono a due distinte categorie di trasmissione di documenti, che, anche quando siano effettuate attraverso il servizio postale, legittimano una regolamentazione differenziata. E' pertanto da escludere che la mancata indicazione negli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. (in relazione all'art. 149 stesso codice), riguardo alla comunicazione a mezzo posta, che a questa faccia seguito l'avviso di ricevimento, comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sol perche' per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso e' invece previsto.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 132
- codice di procedura civile-Art. 149
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.