Pronuncia 88/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice di procedura civile e dell'art. 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dalla Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento civile vertente tra Giannazzo Orazio e l'INAIL, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito l'avv. Valerio Flamini per l'INAIL.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Leonetto Amadei
Data deposito: Mon May 30 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 88/77 A. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DIVERSITA' DELLA NOTIFICAZIONE - DIFFERENZA DELLE DUE CATEGORIE DI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 132
- codice di procedura civile-Art. 149
Parametri costituzionali
SENT. 88/77 B. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - EFFETTO, NORMALMENTE PROPRIO DELLE PRIME, MA IN QUALCHE CASO ANCHE DELLE SECONDE, DI SEGNARE L'INIZIO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI.
SENT. 88/77 C. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA INVIATA DAL CANCELLIERE - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI - SECONDO CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE ESIGE LA PROVA DEL RICEVIMENTO - ADESIONE A TALE INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 149
- codice di procedura civile-Art. 136