Pronuncia 88/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHERSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136 del codice di procedura civile e dell'art. 45 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dalla Corte di appello di Caltanissetta, nel procedimento civile vertente tra Giannazzo Orazio e l'INAIL, iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 309 del 27 novembre 1974. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL; udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice relatore Leonetto Amadei; udito l'avv. Valerio Flamini per l'INAIL.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Mon May 30 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 88/77 A. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DIVERSITA' DELLA NOTIFICAZIONE - DIFFERENZA DELLE DUE CATEGORIE DI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nel processo civile comunicazione e notificazione appartengono a due distinte categorie di trasmissione di documenti, che, anche quando siano effettuate attraverso il servizio postale, legittimano una regolamentazione differenziata. E' pertanto da escludere che la mancata indicazione negli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. (in relazione all'art. 149 stesso codice), riguardo alla comunicazione a mezzo posta, che a questa faccia seguito l'avviso di ricevimento, comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sol perche' per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso e' invece previsto.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 88/77 B. PROCESSO CIVILE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - EFFETTO, NORMALMENTE PROPRIO DELLE PRIME, MA IN QUALCHE CASO ANCHE DELLE SECONDE, DI SEGNARE L'INIZIO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI.

Nel processo civile le comunicazioni non hanno per regola l'effetto, che hanno normalmente le notificazioni, di segnare il momento per la decorrenza dei termini. Esiste tuttavia una serie di casi in cui il giorno del compimento della comunicazione e' assunto come dies a quo per la decorrenza di termini perentori: termine per la proposizione del regolamento di competenza (articolo 47, secondo comma, cod. proc. civ.); termine per la proposizione di reclamo avverso la ordinanza pronunziata fuori udienza (articolo 78 cod. proc. civ.); termine per il reclamo avverso l'ordinanza di estinzione del processo di cognizione (art. 308 cod. proc. civ.); ecc..

SENT. 88/77 C. PROCESSO CIVILE - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI - COD. PROC. CIV., ART. 136 E DISP. ATT., ART. 45 (IN RELAZIONE ALL'ART. 149 DELLO STESSO CODICE) - COMUNICAZIONE A MEZZO POSTA INVIATA DAL CANCELLIERE - OMISSIONE DELLA INDICAZIONE DI AVVISO DI RICEVIMENTO - DECORRENZA DEI TERMINI - SECONDO CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE ESIGE LA PROVA DEL RICEVIMENTO - ADESIONE A TALE INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, e' sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica e' pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma e' necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicche', non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiche' se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.

Norme citate

Parametri costituzionali