Articolo 149 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 477/2002Depositata il 26/11/2002
E? costituzionalmente illegittimo il combinato disposto dell?art. 149 del codice di procedura civile e dell?art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell?atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell?atto all?ufficiale giudiziario. E?, infatti, palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un?attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi (l?ufficiale giudiziario e l?agente postale come ausiliario di questo), e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati, per quanto riguarda il notificante, al solo compimento delle attività a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell?atto da notificare all?ufficiale giudiziario; restando, naturalmente, fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell?atto, attestata dall?avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. ? Sul ?principio della sufficienza (?) del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante? citata la sentenza n. 69/1994, in tema di notificazioni all?estero.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 149
Parametri costituzionali
Pronuncia 322/2001Depositata il 27/07/2001
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella interpretazione giurisprudenziale che prevede che la notifica si perfeziona nel momento del ricevimento, anche se la parte notificante abbia adempiuto in termini a tutte le formalità richieste per la effettuazione della notifica stessa a mezzo di ufficiale giudiziario che si avvale del servizio postale. Infatti, la Corte rimettente - avendo assunto che la censurata interpretazione non sarebbe imposta dal tenore letterale della norma ed anzi non sarebbe neanche rispondente ad alcuna regola generale dell'ordinamento - incoerentemente omette di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso non lesivo dei valori costituzionali, tanto più che proprio alla Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia. M.F.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 149
Parametri costituzionali
Pronuncia 88/1977Depositata il 30/05/1977
Nel processo civile comunicazione e notificazione appartengono a due distinte categorie di trasmissione di documenti, che, anche quando siano effettuate attraverso il servizio postale, legittimano una regolamentazione differenziata. E' pertanto da escludere che la mancata indicazione negli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. (in relazione all'art. 149 stesso codice), riguardo alla comunicazione a mezzo posta, che a questa faccia seguito l'avviso di ricevimento, comporti una violazione dell'art. 3 della Costituzione, sol perche' per la notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario, l'avviso e' invece previsto.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 132
- codice di procedura civile-Art. 149
Parametri costituzionali
Pronuncia 88/1977Depositata il 30/05/1977
Secondo la giurisprudenza, ribadita e consolidata, della Cassazione, nel processo civile, quando dalla data della comunicazione (quale che sia il modo in cui questa si effettui) decorre il termine per una impugnazione, e' sempre necessario che si conosca il giorno in cui la notifica e' pervenuta al destinatario. Onde il principio per cui, ove il biglietto di comunicazione sia stato rimesso per posta a mezzo raccomandata, non basta a dimostrazione del suo perfezionamento la sola inserzione in fascicolo della raccomandata, ma e' necessaria l'attestazione del ricevimento. Cosicche', non potendo la Corte, pur nella sua piena autonomia di giudizio, non tener conto di questa interpretazione, che alle disposizioni legislative in materia (artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att.) conferisce il loro effettivo valore, ne consegue che le disposizioni stesse non violano il diritto di difesa (art. 24 Cost.) poiche' se rettamente intese non danno luogo, nelle ipotesi suddette, ove manchi la prova del ricevimento della comunicazione, a decadenza di diritti. Cfr. sent. n. 3 del 1957.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 45
- codice di procedura civile-Art. 149
- codice di procedura civile-Art. 136
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.