Pronuncia 477/2002
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza del 2 febbraio 2002 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rizzacasa Giovambattista contro ENEL s.p.a., iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di costituzione di Rizzacasa Giovambattista; udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 2002 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato Claudio Chiola per Rizzacasa Giovambattista.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 del codice di procedura civile e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002. F.to: Cesare RUPERTO, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
Relatore: Annibale Marini
Data deposito: Tue Nov 26 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: RUPERTO
Massime
Questione di legittimità costituzionale - Riproposizione di questione analoga ad altra proposta nello stesso giudizio e dichiarata manifestamente inammissibile - Diversità argomentativa e normativa della questione riproposta - Ammissibilità.
Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni a mezzo del servizio postale - Perfezionamento, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - Palese irragionevolezza, con lesione del diritto di difesa del notificante - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Norme citate
- legge-Art. 4, comma 3
- codice di procedura civile-Art. 149