Articolo 86 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 47/1971Depositata il 16/03/1971
Il potere disciplinare che spetta ai consigli professionali, come manifestazione di quell'autonomia di governo che e' data agli ordini forensi, si deve esplicare, secondo l'articolo 88, secondo comma, cod. proc. civile, anche ai fini dell'ottemperanza del dovere di lealta' e di probita' posto dal primo comma del medesimo articolo; si deve esercitare cioe' nell'interesse del buon rendimento della funzione giurisdizionale e quindi nell'interesse generale. Ma il potere suddetto puo' svolgersi soltanto rispetto agli iscritti negli albi professionali; onde la razionalita' del sistema introdotto dall'art. 86 cod. proc. civile agli effetti della sua costituzionalita'.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 86
- codice di procedura civile-Art. 88
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.