Articolo 764 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Opposizione).
Chiunque vi ha interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice. (88) ((90))
Il giudice fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell'opponente. (88) ((90))
Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina la rimozione, puo' disporre che essa sia seguita dall'inventario e puo' dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione. (88) ((90))
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