Articolo 186-bis - CODICE PROCEDURA CIVILE
.
(Ordinanza per il pagamento di somme non contestate).
Su istanza di parte il giudice istruttore puo' disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. ((Se l'istanza e' proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione)). ((116))
L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
L'ordinanza e' soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma. (67) (72)
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.