Articolo 134 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza).
L'ordinanza e' succintamente motivata. Se e' pronunciata in udienza, e' inserita nel processo verbale; se e' pronunciata fuori dell'udienza, e' ((redatta su documento separato)), munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo e' collegiale, del presidente. ((178))
Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 2011, N. 183.
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