Articolo 608 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 793/1988Depositata il 07/07/1988
Manifesta inammissibilita' della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della stessa, essendosi il giudice limitato a trascrivere altra ordinanza di rimessione. - S. n. 128/1987, O. nn. 204/1986, 281/1986, 306/1986, 511/1987; 571/1987.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 608
Pronuncia 607/1988Depositata il 31/05/1988
E' manifestamente inammissibile - per il carattere discrezionale della scelta operata dal legislatore - la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost., dell'art. 608 c.p.c. nella parte in cui non subordina l'eseguibilita' del provvedimento di rilascio nei confronti del conduttore non moroso alla concreta reperibilita' di altro alloggio, anche allorche' il locatore non abbia agito per necessita'. V. ord. 571/1987.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 608
Pronuncia 571/1987Depositata il 18/12/1987
Il diritto all' abitazione e l'autonomia negoziale non costituiscono situazioni giuridiche di rilevanza costituzionale, onde non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` in ordine alla prospettata lesione di esse, tanto meno ove - a tutela delle medesime situazioni - il giudice a quo richieda una pronuncia additiva implicante una scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi, attivita` questa di spettanza del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, comma secondo, 29, 31, 36 e 47, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 608 cod.proc.civ., in quanto consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile adibito ad abitazione senza subordinarlo alla concreta reperibilita` di un'altra abitazione da parte del conduttore non moroso, pur se il locatore non agisca esecutivamente per necessita` abitativa primaria). - Cfr. S.n. 89/1984 e n. 252/1983.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 608
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