Articolo 409 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 408/2001Depositata il 14/12/2001
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimitร costituzionale dell?art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalitร sull?assunto generale della superfluitร della prevista fissazione di un?apposita udienza in camera di consiglio nell?ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell?organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma รจ in grado di generare sul piano dell?organizzazione del lavoro, cosicchรฉ, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell?art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione รจ del tutto estraneo all?esercizio della funzione giurisdizionale; dell?art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non รจ eluso, bensรฌ pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell?art. 111, Cost., perchรฉ il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell?ufficio giudiziario all?interno del quale il rimettente รจ chiamato ad operare. Priva di consistenza รจ, altresรฌ, la denuncia di violazione dell?art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all?art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneitร dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle ?divergenze? sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest?ultimo parametro non รจ violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravitร dei reati, ed in particolare di quelli di cui all?art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l?azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non puรฒ in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell?art. 76 Cost. - V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000. A.M.M.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409, comma 2
Pronuncia 147/1998Depositata il 23/04/1998
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409, comma 3
- legge-Art. 22, comma 36
- codice di procedura civile-Art. 409, comma 2
- legge-Art. 16, comma 6
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992
Va respinta l'eccezione di inammissibilita', per 'aberratio ictus', della questione di costituzionalita' concernente la mancata estensione del rito del lavoro ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, avendo il giudice 'a quo' correttamente individuato nell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - anziche' nell'art. 2527 cod. civ. - la norma che impedisce tale estensione.
Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992
L'applicabilita' del rito ordinario anziche' del rito del lavoro non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera cosi' grave da renderla non effettiva o, comunque, di far venir meno la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost., onde quest'ultimo non puo' costituire parametro pertinente di legittimita' costituzionale in ordine all'omessa estensione del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992
L'inapplicabilita' - affermata dalla prevalente giurisprudenza - del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro non compromette affatto la funzione sociale di quest'ultima, onde l'art. 45 Cost. non costituisce parametro pertinente per valutare la legittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' di cui sopra. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 45 Cost.).
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992
Posto che con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il legislatore - nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita' ed in considerazione della diversa posizione economica delle parti - ha esteso il rito speciale del lavoro anche ai rapporti di cd. parasubordinazione (caratterizzati da sola subordinazione economica), il compito di stabilire se a questi ultimi sia assimilabile, ai fini dell'applicazione del medesimo rito, il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, costituisce svolgimento necessario e ulteriore dell'interpretazione dell'art. 409, n. 3, cit., e come tale resta istituzionalmente affidato al giudice della controversia e non puo' essere demandato alla Corte merce' la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro). - V., con riguardo alla norma censurata, S. n. 33/1976, O. nn. 65/1978 e 99/1988.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 121/1991Depositata il 15/03/1991
Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' provveda al riesame della rilevanza alla stregua dell'art. 6, l. 12 giugno 1990 n. 146, che e' intervenuto a regolare la materia.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 409
Parametri costituzionali
Pronuncia 99/1988Depositata il 26/01/1988
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita` costituzionale se essa sia stata dichiarata non fondata con precedente sentenza e se non prospetti nuovi e diversi profili rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 401, n. 3, cod.proc.civ., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui estende lo speciale rito del lavoro anche alle controversie relative a rapporti di collaborazione autonoma). - Cfr. S.n. 33/1976.
Norme citate
Parametri costituzionali
Pronuncia 155/1983Depositata il 08/06/1983
Il presupposto fondamentale dello speciale rito del lavoro e' da ricercarsi nella peculiare qualita' del rapporto oggetto del giudizio e non gia' nella frequenza delle richieste di tutela giurisdizionale nella materia; e' di conseguenza razionale che tale speciale rito non sia applicabile alle controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.c. sollevata nella parte in cui detta norma esclude dal rito del lavoro le controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli). - S. nn. 171/1975 e 13/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 409
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
I rapporti di lavoro autonomo contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., sono caratterizzati da una attivita' essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente piu' debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa. Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della applicazione della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro a favore soltanto delle suddette categorie e con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi. Pertanto deve escludersi la lamentata violazione del principio di uguaglianza (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409 e 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 1, 4 e 35 Cost.). - cfr. S n. 13/1977.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429
- codice di procedura civile-Art. 409
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.