Indice12345678910111213141515-bis161718192021222324252626-bis2728293030-bis313233343536373839404142434445464748495050-bis50-ter50-quater515253545556575858-bis5960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127127-bis127-ter128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159159160161162163163-bis164165166167168168-bis169170171171-bis171-ter172173174175176177178179180181182183183-bis183-ter183-quater184184-bis185185-bis186186-bis186-ter186-quater187188189190190-bis191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257257-bis258259260261262263264265266267268269270271272273274274-bis275275-bis276277278279280281281-bis281-ter281-quater281-quinquies281-sexies281-septies281-octies281-nonies281-decies281-undecies281-duodecies281-terdecies282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348348-bis348-ter349349-bis350350-bis351352353354355356357358359360360-bis361362363363-bis364365366366-bis367368369370371371-bis372373374375376377378379380380-bis380-bis380-ter381382383384385386387388389390391391-bis391-ter391-quater392393394395396397398399400401402403404405406407408409410410-bis411412412-bis412-ter412-quater413414415416417417-bis418419420420-bis421422423424425426427428429430431432433434435436436-bis437438439440441441-bis441-ter441-quater442443444445445-bis446447447-bis448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-bis473-ter474475476477478479480481482483484485486487488489490491492492-bis493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521521-bis522523524525526527528529530531532533534534-bis534-ter535536537538539540540-bis541542543544545546547548549550551551-bis552553554555556557558559560561562563564565566567568568-bis569569-bis570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590590-bis591591-bis591-ter592593594595596597598599600601602603604605606607608608-bis609610611612613614614-bis615616617618618-bis619620621622623624624-bis625626627628629630631631-bis632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669669-bis669-ter669-quater669-quinquies669-sexies669-septies669-octies669-novies669-decies669-undecies669-duodecies669-terdecies669-quaterdecies670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696696-bis697698699700701702702-bis702-ter702-quater703704705706707708709709-bis709-ter710711712713714715716717718719720720-bis721722723724725726727728729730731732733734735736736-bis737738739740741742742-bis743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791791-bis792793794795796797798799800801802803804805806807808808-bis808-ter808-quater808-quinquies809810811812813813-bis813-ter814815816816-bis816-bis816-ter816-quater816-quinquies816-sexies816-septies817817-bis818818-bis818-ter819819-bis819-ter819-quater820821822823824824-bis825826827828829830831832833834835836837838838-bis838-ter838-quater838-quinquies839840840-bis840-ter840-quater840-quinquies840-sexies840-septies840-octies840-novies840-decies840-undecies840-duodecies840-terdecies840-quaterdecies840-quinquiesdecies840-sexiesdecies

Articolo 409 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ((. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa)); 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche' non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Caricamento annuncio...

Massime della Corte Costituzionale

Trovate 10 massime

Pronuncia 408/2001Depositata il 14/12/2001

Processo penale - Indagini preliminari - Archiviazione - Mancato accoglimento della richiesta di archiviazione del pubblico ministero - Fissazione di apposita udienza in camera di consiglio - Prospettata violazione dei principรฎ di buon andamento, di soggezione del giudice solo alla legge, della ragionevole durata del processo, nonchรฉ disparitร  di trattamento rispetto alla procedura della proroga delle indagini preliminari e irragionevole equiparazione di tipologie di reati diverse tra loro - Manifesta infondatezza delle questioni.

Manifesta infondatezza delle questioni di legittimitร  costituzionale dell?art. 409, comma 2, del cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97, 101, 111 e 112 della Costituzione, fondando i dubbi di costituzionalitร  sull?assunto generale della superfluitร  della prevista fissazione di un?apposita udienza in camera di consiglio nell?ipotesi in cui il giudice dissenta dalla richiesta di archiviazione, con conseguente, intollerabile aggravio nell?organizzazione degli uffici giudiziari e dilatazione dei tempi di definizione dei procedimenti. Tale premessa, appare tuttavia centrata sulle conseguenze di mero fatto che la norma รจ in grado di generare sul piano dell?organizzazione del lavoro, cosicchรฉ, in relazione ad esse si rivelano manifestamente insussistenti le violazioni dell?art. 97, Cost., in quanto il principio di buon andamento della pubblica amministrazione รจ del tutto estraneo all?esercizio della funzione giurisdizionale; dell?art. 101, Cost., in quanto il principio di soggezione del giudice solo alla legge non รจ eluso, bensรฌ pienamente espresso dal meccanismo procedurale di cui trattasi; dell?art. 111, Cost., perchรฉ il principio della ragionevole durata del processo appare dedotto in dipendenza della peculiare situazione dell?ufficio giudiziario all?interno del quale il rimettente รจ chiamato ad operare. Priva di consistenza รจ, altresรฌ, la denuncia di violazione dell?art. 3 Cost., in relazione alla disciplina, assunta quale 'tertium comparationis', della richiesta di proroga delle indagini preliminari avanzate dal pubblico ministero, di cui all?art. 406, stesso codice, stante non solo la palese eterogeneitร  dei due moduli posti a confronto, ma anche e soprattutto la mancanza di quelle ?divergenze? sulle quali il rimettente fonda le proprie doglianze. Quest?ultimo parametro non รจ violato neanche sotto il profilo della lamentata, mancata differenziazione del meccanismo di archiviazione in rapporto alla maggiore o minore gravitร  dei reati, ed in particolare di quelli di cui all?art. 550, nei quali il pubblico ministero esercita l?azione mediante citazione a giudizio, dal momento che, non sussistendo alcun vincolo in tal senso per il legislatore, non puรฒ in alcun modo ritenersi superata la soglia della ragionevolezza intrinseca del sistema censurato, che assicura un adeguato spazio al contraddittorio camerale. Infine, risulta privo di pertinente motivazione sulla rilevanza, il riferimento alla violazione dell?art. 76 Cost. - V. ordinanze nn. 204/2001 e 490/2000. A.M.M.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 409, comma 2

Pronuncia 147/1998Depositata il 23/04/1998

ORD. 147/98. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CREDITI DI NATURA RETRIBUTIVA SPETTANTI AI DIPENDENTI PRIVATI, MATURATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1994 - RITENUTA ESTENSIONE AD ESSI DELLA REGOLA, GIA' PREVISTA PER I CREDITI VERSO GLI ENTI PREVIDENZIALI, IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DELLA NON CUMULABILITA' DEGLI INTERESSI LEGALI CON LA RIVALUTAZIONE MONETARIA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI E AD ALTRI TIPI DI EMOLUMENTI NON COINVOLTI IN TALE ESTENSIONE - DENUNCIATA INCIDENZA, ALTRESI', SUL DIRITTO DEL LAVORATORE A RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E ADEGUATA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE AD INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA NON PACIFICA NELLA GIURISPRUDENZA, SENZA LA ESPLORAZIONE, CONSEGUENTEMENTE NECESSARIA, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA POSSIBILITA' DI LETTURE ALTERNATIVE, E SENZA LA INDICAZIONE, NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE, DEI MOTIVI DELLA SCELTA OPERATA AL RIGUARDO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., nei confronti dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in quanto, con l'estendere ad altre ipotesi il regime gia' adottato, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per i crediti previdenziali, avrebbe introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva spettanti ai dipendenti privati", in caso di ritardato pagamento, la regola della non cumulabilita' degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in tal modo tacitamente abrogando l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. La questione risulta infatti sollevata muovendo da una premessa interpretativa - quella cioe' della applicabilita' della norma censurata al rapporto di lavoro privato - tutt'altro che pacifica in dottrina e in giurisprudenza, e pertanto, in base al principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui, in linea di massima, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche' e' possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne) ma perche' e' impossibile darne interpretazioni costituzionali, il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, nel caso, in assenza di un diritto c.d. vivente, porsi, prima di promuovere l'incidente, il problema di una lettura della contestata disposizione in senso conforme a Costituzione, alternativa a quella accolta nella ordinanza di rimessione, il che invece non ha fatto, astenendosi anche dal motivare in ordine alla scelta interpretativa operata. - Riguardo ai principi su richiamati circa i rapporti tra interpretazione della legge e giudizio di costituzionalita', v., in particolare, S. nn. 356/1996 e 307/1996. red.: S. Pomodoro

Norme citate

Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992

SENT. 155/92 A. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - INAPPLICABILITA' ALLE CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLA DISPOSIZIONE IMPEDITIVA DELL'INVOCATA ESTENSIONE - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.

Va respinta l'eccezione di inammissibilita', per 'aberratio ictus', della questione di costituzionalita' concernente la mancata estensione del rito del lavoro ai rapporti tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, avendo il giudice 'a quo' correttamente individuato nell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ. - anziche' nell'art. 2527 cod. civ. - la norma che impedisce tale estensione.

Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992

SENT. 155/92 B. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA MENOMAZIONE DELLA GARANZIA DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER IL LAVORATORE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'applicabilita' del rito ordinario anziche' del rito del lavoro non incide sulla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi in maniera cosi' grave da renderla non effettiva o, comunque, di far venir meno la garanzia assicurata dall'art. 24 Cost., onde quest'ultimo non puo' costituire parametro pertinente di legittimita' costituzionale in ordine all'omessa estensione del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).

Parametri costituzionali

Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992

SENT. 155/92 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA COMPROMISSIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLE COOPERATIVE - NON PERTINENZA DEL PARAMETRO INVOCATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

L'inapplicabilita' - affermata dalla prevalente giurisprudenza - del rito del lavoro alle controversie tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro non compromette affatto la funzione sociale di quest'ultima, onde l'art. 45 Cost. non costituisce parametro pertinente per valutare la legittimita' costituzionale dell'inapplicabilita' di cui sopra. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento all'art. 45 Cost.).

Parametri costituzionali

Pronuncia 155/1992Depositata il 02/04/1992

SENT. 155/92 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RITO DEL LAVORO - CONTROVERSIE CUI E' APPLICABILE - CONTROVERSIE TRA SOCIO LAVORATORE E COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI RAPPORTI ASSOCIATIVI O CD. PARASUBORDINATI (CUI E' INVECE ESTESO IL RITO DEL LAVORO) - RICHIESTA ALLA CORTE DI DECIDERE SULLA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Posto che con l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., il legislatore - nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita' ed in considerazione della diversa posizione economica delle parti - ha esteso il rito speciale del lavoro anche ai rapporti di cd. parasubordinazione (caratterizzati da sola subordinazione economica), il compito di stabilire se a questi ultimi sia assimilabile, ai fini dell'applicazione del medesimo rito, il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, costituisce svolgimento necessario e ulteriore dell'interpretazione dell'art. 409, n. 3, cit., e come tale resta istituzionalmente affidato al giudice della controversia e non puo' essere demandato alla Corte merce' la sollevata questione di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente l'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., nella parte in cui, tra i rapporti previsti, non comprende quello tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro). - V., con riguardo alla norma censurata, S. n. 33/1976, O. nn. 65/1978 e 99/1988.

Parametri costituzionali

Pronuncia 121/1991Depositata il 15/03/1991

ORD. 121/91. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI DIRITTI SINDACALI - MANCATA PREVISIONE, FRA LE CONTROVERSIE ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL LIBRO SECONDO TITOLO IV CAPO I DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ANCHE DELLE CONTROVERSIE PROMOSSE, CON LE FORME ORDINARIE E NON CON RICORSO EX ART. 28, L. N. 300/1970, DAL SINDACATO E DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELL'IMPIEGO STATALE - LAMENTATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DIRITTO DI DIFESA E BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - RESTITUZIONE DEGLI ATTI PER IUS SUPERVENIENS.

Restituzione degli atti al giudice remittente affinche' provveda al riesame della rilevanza alla stregua dell'art. 6, l. 12 giugno 1990 n. 146, che e' intervenuto a regolare la materia.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • codice di procedura civile-Art. 409

Pronuncia 99/1988Depositata il 26/01/1988

ORD. 99/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA - CONTROVERSIE - RITO SPECIALE - APPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ART. 409, N. 3. - COST., ART. 3.

Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita` costituzionale se essa sia stata dichiarata non fondata con precedente sentenza e se non prospetti nuovi e diversi profili rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 401, n. 3, cod.proc.civ., denunziato - in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui estende lo speciale rito del lavoro anche alle controversie relative a rapporti di collaborazione autonoma). - Cfr. S.n. 33/1976.

Parametri costituzionali

Pronuncia 155/1983Depositata il 08/06/1983

ORD. 155/83. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - FONDAMENTO NELLA PECULIARE QUALITA' DEL RAPPORTO OGGETTO DEL GIUDIZIO - LAMENTATA ESCLUSIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il presupposto fondamentale dello speciale rito del lavoro e' da ricercarsi nella peculiare qualita' del rapporto oggetto del giudizio e non gia' nella frequenza delle richieste di tutela giurisdizionale nella materia; e' di conseguenza razionale che tale speciale rito non sia applicabile alle controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 409 c.p.c. sollevata nella parte in cui detta norma esclude dal rito del lavoro le controversie derivanti dalla circolazione dei veicoli). - S. nn. 171/1975 e 13/1977.

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 409

Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981

SENT. 76/81 H. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI AUTONOMI, POICHE' SOLO A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI ESSI E' PREVISTA LA RIVALUTAZIONE DI UFFICIO - PECULIARITA' DELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEL BENEFICIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

I rapporti di lavoro autonomo contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., sono caratterizzati da una attivita' essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente piu' debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa. Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della applicazione della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro a favore soltanto delle suddette categorie e con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi. Pertanto deve escludersi la lamentata violazione del principio di uguaglianza (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409 e 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 1, 4 e 35 Cost.). - cfr. S n. 13/1977.

Norme citate

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.