Pronuncia 76/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI- Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 277, 282, 409, 423, secondo e ultimo comma, 429 e 431 cod. proc. civ., come modif. dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 (Nuovo processo del lavoro), e dell'art. 1224, comma secondo, cod. civ. (Rivalutazione dei crediti pecuniari), promossi con le seguenti ordinanze: l) ordinanza emessa il 2 dicembre 1974 dal pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento civile vertente tra Fabio Giuseppe e Sacca' Antonino, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 1975; 2) ordinanza emessa il 25 agosto 1976 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e Manetti Paolo, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 1977; 3) ordinanza emessa il 25 gennaio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tettamanzi Pasquale e Ragnini Mario, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 243 del 1978; 4) ordinanza emessa l'8 giugno 1978 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Pittalis Angela e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979. Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; uditi l'avv. Mario Lamanna, per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili perché irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 277 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.; c) dell'art. 429 c.p.c. sollevata con l'ordinanza del pretore di Roma indicata in epigrafe in riferimento all'art. 3 Cost.; d) dell'art. 431 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto nonché con l'ordinanza del pretore di Firenze indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.; 2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevate con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze, Barcellona Pozzo di Gotto e Milano in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 35 Cost.; 3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 282 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost.; b) dell'art. 423 c.p.c. sollevata con la detta ordinanza del pretore di Roma in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.; c) degli artt. 429 e 409 c.p.c. sollevata con la suddetta ordinanza del pretore di Milano in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 Cost.; d) dell'art. 1224 c.c. sollevata con le suddette ordinanze dei pretori di Firenze e Milano in riferimento all'art. 3 Cost. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Tue May 26 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 76/81 A. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZA CIVILE - CONDANNA AI DANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA QUALE COMPONENTE DELLA CONDANNA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON POTENDO LA NORMA IMPUGNATA TROVARE APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO.

La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - e' una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non puo' ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalita' e dell'indennita' temporanea corrisposte al danneggiato; percio' e' chiaro che l'articolo impugnato non puo' trovare applicazione nella specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 76/81 B. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZE PER IL PAGAMENTO DI SOMME - PROVVISIONALE PREVISTA A FAVORE DEL SOLO LAVORATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON POTENDO LA NORMA IMPUGNATA TROVARE APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO.

E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale vertente sulla asserita mancata previsione a favore del datore di lavoro della possibilita' di ottenere la provvisionale, poiche', non essendo stata chiesta nel giudizio a quo dal datore di lavoro l'adozione di un tale provvedimento, la norma impugnata non doveva essere applicata nel giudizio stesso, venendo cosi' meno il rapporto di pregiudizialita' necessaria richiesto dall'art. 23, l. 11 marzo 1953, n.87. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 76/81 C. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE A FAVORE DEI PUBBLICI DIPENDENTI LIMITATA AI CASI IN CUI VIGE LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO CON ESCLUSIONE DELLE IPOTESI DI COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA AVENDO IL GIUDICE A QUO GIA' RITENUTO LA PROPRIA COMPETENZA EX ART. 409 N. 5 C.P.C. E NON VENENDO IN CONSIDERAZIONE RAPPORTI ESCLUSI DALLA RIVALUTAZIONE.

Va esclusa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - concernente il riconoscimento della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro dei dipendenti da enti pubblici solo nelle controversie di competenza del giudice ordinario, con esclusione di quelle di competenza del giudice amministrativo - sollevata in un giudizio in cui il giudice ordinario abbia gia' affermato la propria competenza, cosi' ponendo la premessa necessaria e sufficiente perche' la rivalutazione in discorso sia applicata nel caso di specie. Egualmente irrilevante e' la questione se diretta a censurare la limitazione del beneficio ai rapporti considerati dall'art. 409 n. 5 c.p.c., in quanto i rapporti che sarebbero esclusi non vengono in considerazione nel giudizio di merito (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 76/81 D. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - SENTENZA - ESECUZIONE PROVVISORIA - LIMITAZIONE DELLA IMMEDIATA ESECUTIVITA' A FAVORE DEI (SOLI) TITOLARI DI CREDITI DI LAVORO SUBORDINATO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA (POICHE' IN UNO DEI PROCESSI A QUO IL CREDITO CONTROVERSO NON DIPENDE DA RAPPORTO DI LAVORO, E NELL'ALTRO, TRATTANDOSI DI GIUDIZIO DI PRIMO GRADO, L'ESECUTIVITA' DELLA SENTENZA NON AVREBBE MODO DI MANIFESTARSI).

Sono inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale concernenti la diversita' di trattamento tra crediti di lavoro e altri crediti in ordine alla esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. Nel primo giudizio a quo infatti si controverte di un credito ordinario e non di un credito derivante da un rapporto di lavoro, si' che non potrebbe trovarvi applicazione la norma censurata; nel secondo giudizio la questione risulta sollevata prima dell'emanazione della sentenza di primo grado, nel corso del giudizio di merito, mentre, come questa Corte ha piu' volte chiarito, la provvisoria esecuzione puo' assumere rilievo soltanto nelle fasi successive del procedimento, se ed in quanto la parte si avvalga degli effetti attribuiti dalla legge alla sentenza stessa (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 431 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 16 e 17/1977, 10/1979 - cfr. OO. nn. 63 e 64/1978

Parametri costituzionali

SENT. 76/81 E. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - PRECEDENTE PRONUNCIA DI INFONDATEZZA SEGUITA DA ORDINANZE DI MANIFESTA INFONDATEZZA - PERSISTENZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLE PRECEDENTI DECISIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE ANCHE IN RELAZIONE A PARAMETRI ULTERIORI.

La questione invero e' gia' stata oggetto di una pronuncia di infondatezza e non sussistono motivi per discostarsi da tale orientamento, attesa - in una visione globale del fenomeno del lavoro che prescinda dalla considerazione di casi marginali - le persistenti diversita' tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, che giustificano una tutela piu' penetrante del primo. Va dunque dichiarata manifestamente infondata anche in relazione agli ulteriori parametri invocati la questione proposta in quanto la norma impugnata, sollevando il solo lavoratore subordinato da ogni onere probatorio circa il maggior danno subito a seguito dell'inflazione, istituirebbe cosi' una discriminazione a danno delle altre categorie di creditori per motivi di lavoro come i commercianti o gli artigiani. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.) - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977; cfr. O. nn. 63 e 64/1978.

SENT. 76/81 F. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE PROBATORIO - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI - PRECEDENTE PRONUNCIA DI INFONDATEZZA SEGUITA DA ORDINANZE DI MANIFESTA INFONDATEZZA - PERSISTENZA DEI MOTIVI POSTI A BASE DELLE PRECEDENTI DECISIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La persistente diversita' del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, che giustifica una piu' penetrante tutela del primo, induce a ritenere l'insussistenza della violazione degli invocati parametri costituzionali da parte della disposizione impugnata, che impone la prova del danno da svalutazione monetaria anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409 c.p.c.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977 - cfr. O. nn. 63 e 64/1978

SENT. 76/81 G. PROCEDIMENTO CIVILE - CREDITI PECUNIARI - ESECUTIVITA' PROVVISORIA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLO PIU' FAVOREVOLE PREVISTO PER I CREDITI DI LAVORO - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La concessione della esecutivita' provvisoria delle sentenze di primo grado di condanna disposta per i crediti di lavoro trova il suo fondamento nella particolare natura dei crediti di lavoro, i quali sono destinati alla soddisfazione di esigenze primarie del lavoratore, che il legislatore ha inteso agevolare, predisponendo strumenti idonei alla sollecita realizzazione del credito. Tali peculiarita' non sussistono per gli altri crediti pecuniari e pertanto e' razionalmente giustificato il diverso trattamento ad essi riservato dalla regola, di carattere generale, contenuta nella disposizione impugnata, che peraltro offre possibilita' di ampia applicazione nell'ambito del processo ordinario. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 282 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali

SENT. 76/81 H. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI AUTONOMI, POICHE' SOLO A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI ESSI E' PREVISTA LA RIVALUTAZIONE DI UFFICIO - PECULIARITA' DELLE CATEGORIE DESTINATARIE DEL BENEFICIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

I rapporti di lavoro autonomo contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., sono caratterizzati da una attivita' essenzialmente continuativa e coordinata, prevalentemente personale che, come tale, partecipa di quelle ragioni che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come elementi giustificativi della rivalutazione dei crediti prevista dall'art. 429 c.p.c., identificandole nell'esigenza di riequilibrare a favore del lavoratore, quale parte economicamente piu' debole, quel tanto di arricchimento conseguito dal datore di lavoro che non ha compensato la forza di lavoro, il cui frutto ha investito nella propria struttura organizzativa. Sussistono pertanto validi motivi a sostegno della applicazione della rivalutazione d'ufficio dei crediti di lavoro a favore soltanto delle suddette categorie e con esclusione di altre categorie di lavoratori autonomi. Pertanto deve escludersi la lamentata violazione del principio di uguaglianza (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409 e 429 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 1, 4 e 35 Cost.). - cfr. S n. 13/1977.

SENT. 76/81 I. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO - CREDITI DI LAVORO - ORDINANZA DI PAGAMENTO DI SOMME A TITOLO PROVVISORIO - REVOCABILITA' SOLO CON LA SENTENZA CHE DECIDE LA CAUSA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE ALLA REVOCA PREVISTA NEL RITO ORDINARIO - RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELLA SPECIALE DISCIPLINA - INFONDATEZZA.

La peculiarita' dei crediti di lavoro e l'esigenza del sollecito soddisfacimento di bisogni primari del lavoratore inducono a ritenere razionalmente giustificata la disposizione impugnata che prevede, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, la revocabilita' dell'ordinanza che concede la provvisionale soltanto con la sentenza che decide la causa, giacche' questo particolare trattamento e' ispirato alla realizzazione delle anzidette esigenze, escludendo la possibilita' di una immediata reazione della controparte che vanifichi l'urgente attuazione della garanzia alla quale, invece, tende la legge. Sulla base delle stesse argomentazioni inoltre la disposizione impugnata non puo' ritenersi lesiva dell'art. 24 Cost., essendo giurisprudenza costante di questa Corte che il rispetto del diritto di difesa consente che le relative modalita' di esercizio siano regolate secondo le caratteristiche della struttura dei singoli procedimenti, mentre la medesima disposizione, essendo rispondente a razionale giustificazione ed aderente alle caratteristiche del procedimento, non incide minimamente sulla sostanza del potere-dovere dell'organo giurisdizionale chiamato a decidere in materia. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423 c.p.c., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 102 Cost.). - cfr. S. n. 16/1977

SENT. 76/81 L. OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DANNI DA SVALUTAZIONE MONETARIA - ONERE DELLA PROVA - DISCRIMINAZIONE TRA CREDITI DI VALUTA E CREDITI DI VALORE - GIUSTIFICAZIONE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA, IN CONSIDERAZIONE DELLA DIVERSITA' DELL'OGGETTO E DELLA POSSIBILITA' CHE TALE PROVA SI FONDI SU PRESUNZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La differenza di oggetto tra obbligazioni pecuniarie e obbligazioni di valore giustifica la differente disciplina dell'onere della prova del maggior danno subito in caso di inadempimento e conseguente a svalutazione monetaria, cio' tanto piu' perche' la giurisprudenza piu' recente ha ammesso che la dimostrazione di tale danno da parte del titolare del credito pecuniario possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equita', rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. E' pertanto infondata la censura di ingiustificata discriminazione mossa alla norma impugnata in quanto escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilita' del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Parametri costituzionali