Articolo 1224 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 585/1990Depositata il 28/12/1990
E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.
Norme citate
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1224
Pronuncia 408/1988Depositata il 07/04/1988
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata subordinatamente all'accoglimento di altra, dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione relativa agli artt. 1224 cod.civ., 429, comma terzo, cod.proc.civ., e 150 disp.att. cod.proc.civ., nella parte in cui escludono la rivalutazione automatica del credito relativo all'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s.; questione sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost. - subordinatamente all'accoglimento della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, lett. b, L.n. 324 del 1959, come sostituito dall'art. 1, L. n. 185 del 1960). - v. massima precedente.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1224
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
Pronuncia 408/1988Depositata il 07/04/1988
Fermo restando che la previsione della rivalutazione automatica del credito non puo' considerarsi espressione di un principio generale dell'ordinamento e che il regime dei crediti di natura previdenziale non e' assimilabile a quello dei crediti di lavoro, deve ritenersi, in base alla giurisprudenza della Cassazione, che le somme di danaro dovute a titolo di prestazione previdenziale - eccezion fatta per quelle di rilevante importo corrisposte in unica soluzione - sono per loro natura, piu' che per le particolari qualita' personali del singolo creditore, normalmente destinate alle comuni esigenze di vita del pensionato, e come tali sensibili alla svalutazione monetaria e suscettibili di rivalutazione pur quando sia impossibile allegare la prova di uno specifico pregiudizio; potendo, semmai, tale presunzione venir meno proprio quando le condizioni economiche del creditore siano tali da rendere indifferente la prestazione previdenziale rispetto al soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 36, comma primo, 38, comma secondo, 97, 24 e 113 Cost., e relative agli artt. 1224, comma secondo, cod.civ., e 429, comma terzo, cod.proc.civ., nonche' 150 disp.att. cod.proc.civ., in quanto non prevedono - in caso di tardivo pagamento di crediti previdenziali, quali, nella specie, l'indennita' premio di servizio I.n.a.d.e.l. e l'indennita' di buonuscita E.n.p.a.s. - un criterio automatico per il risarcimento del danno da svalutazione, ovvero la rivalutazione automatica del credito). - v. S.nn. 139/1981; 162/1977; nonche' 220/1988, 46/1983 e 26/1980.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
- codice civile-Art. 1224, comma 2
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
La persistente diversita' del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo, che giustifica una piu' penetrante tutela del primo, induce a ritenere l'insussistenza della violazione degli invocati parametri costituzionali da parte della disposizione impugnata, che impone la prova del danno da svalutazione monetaria anche per i crediti di lavoro non contemplati nell'art. 409 c.p.c.. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. S. nn. 130/1973, 13/1977 - cfr. O. nn. 63 e 64/1978
Norme citate
- codice civile-Art. 1224
Parametri costituzionali
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
La differenza di oggetto tra obbligazioni pecuniarie e obbligazioni di valore giustifica la differente disciplina dell'onere della prova del maggior danno subito in caso di inadempimento e conseguente a svalutazione monetaria, cio' tanto piu' perche' la giurisprudenza piu' recente ha ammesso che la dimostrazione di tale danno da parte del titolare del credito pecuniario possa fondarsi anche su presunzioni siffatte che consentano al giudice di pervenire, caso per caso, con esclusione di ogni automatismo, ad una determinazione che, secondo il suo prudente apprezzamento, informato anche eventualmente a criteri di equita', rispecchi tuttavia l'effettiva incidenza dell'inadempimento sul patrimonio del singolo creditore in relazione alla svalutazione monetaria. E' pertanto infondata la censura di ingiustificata discriminazione mossa alla norma impugnata in quanto escluderebbe, in materia di crediti pecuniari, la risarcibilita' del danno da svalutazione monetaria derivante al creditore dall'inadempimento del debitore, mentre, per i crediti di valore, la rivalutazione sarebbe senz'altro operante ai fini suddetti (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1224 c.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice civile-Art. 1224
Parametri costituzionali
Pronuncia 13/1977Depositata il 14/01/1977
Secondo la corretta interpretazione - che trova conferma nei lavori parlamentari - della disposizione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (modificato dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533) sulla rivalutazione, nelle relative controversie, dei crediti di lavoro, in mancanza di una deroga, esplicita o implicita, al principio di irretroattivita' consacrato nell'art. 11 delle preleggi, nell'ipotesi di crediti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, deve tenersi conto soltanto della svalutazione posteriore a tale data. Cio', del resto, risponde pienamente alla applicazione che del suddetto principio di irretroattivita' fa l'art. 161 delle disposizioni di attuazione del codice civile rispetto al decorso degli interessi corrispettivi, di cui all'art. 1282 cod. civ.; nonche' alla giurisprudenza, da tempo consolidata, della Corte di Cassazione sui limiti di applicazione della disposizione innovativa di cui all'art. 1224 cod. civ.. Pertanto, la questione di costituzionalita' dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., in base all'assunto di una pretesa disparita' di trattamento fra crediti di lavoro e altri crediti pecuniari, sotto il profilo della prospettata decorrenza, per i primi, del diritto alla rivalutazione anche da data anteriore alla legge suddetta, non e' fondata, poiche' muove da una non esatta interpretazione della norma denunziata.
Norme citate
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 11
- codice civile-Art. 1224
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1282
- legge-Art. 1
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 161
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.