Pronuncia 585/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1224 del codice civile, 429, comma terzo del codice di procedura civile e 150 delle disposizioni d'attuazione del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Gionfrida Giulio contro E.N.P.A.S., iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Gionfrida Giulio; Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avvocato Federico Sorrentino per Gionfrida Giulio;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 585/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE (NELLA SPECIE: INDENNITA' DI BUONUSCITA ENPAS) - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' da escludere che il mutato orientamento del Consiglio di Stato (Ad. plen., n. 7 del 1989, Sez. VI, nn. 372 e 475 del 1989), cui pero' ha continuato a contrapporsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, abbia dato vita ad un nuovo "stato di diritto", nel quale possa dirsi venuto meno il gia' costante indirizzo interpretativo secondo cui la rivalutazione automatica prevista dall'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. e' inapplicabile ai crediti di natura previdenziale. Tuttavia, poiche' tale inapplicabilita', in ogni caso, dipende non dall'art. 429, terzo comma, ma dall'art. 442 cod. proc. civ., ha errato il giudice 'a quo' nel proporre nei confronti del primo, anziche' del secondo, la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito. Ne' rileva in contrario che unitamente all'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. sia stato impugnato l'art. 1224 cod. civ.. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1224 cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 dispos. att. cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 38, 97 e 113 Cost.). - Riguardo al principio che, a seguito di mutato orientamento giurisprudenziale, possa dirsi non piu' sussistente il presupposto della questione di legittimita' costituzionale: S. nn. 72/1983, 325/1983 e 104/1984. - Sulla improponibilita' della questione in oggetto nei confronti dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.: S. n. 350/1990.

Norme citate