Pronuncia 408/1988
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1224 del codice civile, 429, terzo comma, del codice di procedura civile, 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e dell'art. 1, terzo comma, lett. b, della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1984 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Raddi Luciano ed altri, iscritta al n. 1342 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 bis dell'anno 1985; 2) ordinanza emessa il 4 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Mazzotta Cesare ed altro contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1_ s.s. dell'anno 1986; 3) ordinanza emessa il 13 giugno 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Chiesa Angelo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1_ s.s.; . dell'anno 1986; 4) ordinanza emessa il 28 marzo 1985 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto da Biso Alessandra contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30/1_ s.s. dell'anno 1986. Visto l'atto di costituzione di Biso Alessandra nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; uditi l'avv. Carlo Rienzi per Biso Alessandra e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, a) dichiara: inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324 ("Miglioramenti economici al personale statale"), come sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 ("Modificazioni alla legge 27 maggio 1959, n. 324"), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13 giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985), in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, e 97 della Costituzione; b) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ., sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanza 13 giugno 1985 (R.O. n. 804 del 1985) in riferimento agli artt. 3. 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione; c) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo comma, cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata dal Tribunale di Firenze con ordinanza 17 ottobre 1984 (R.O. n. 1342 del 1984) in riferimento all'art. 3 della Costituzione; d) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1224, secondo comma, cod. civ., 429, terzo comma, cod. proc. civ. e 150 disp. attuaz. cod. proc. civ. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria con ordinanze 28 marzo 1985 (R.O. n. 8 del 1986) e 4 luglio 1985 (R.O. n. 340 del 1986) in riferimento agli artt. 3, 36, primo comma, 38, secondo comma, 97, 24 e 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 7 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Gabriele Pescatore
Data deposito: Thu Apr 07 1988 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 408/88 A. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - BASE RETRIBUTIVA DI CALCOLO - INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITA' - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 MAGGIO 1959 N. 324, ART. 1, COMMA TERZO, LETT. B) (COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 MARZO 1960 N. 185). - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97.
Norme citate
- legge-Art. 1
- legge-Art. 1, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 408/88 B. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DELLO STATO - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.CIV., ART. 1224; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1224
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
SENT. 408/88 C. IMPIEGO PUBBLICO - CREDITI PREVIDENZIALI - INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. E INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - TARDIVO PAGAMENTO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - COD.CIV., ART. 1224, COMMA SECONDO; COD.PROC.CIV., ART. 429, COMMA TERZO; DISP. ATT. COD.PROC.CIV., ART. 150. - COST., ARTT. 3, 36, COMMA PRIMO, 38, COMMA SECONDO, 97, 24, 113.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
- codice civile-Art. 1224, comma 2