Pronuncia 13/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418, 420, commi primo e quinto, e 429, comma terzo, del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanze emesse l'8 marzo 1974 dal pretore di Arcidosso (causa di lavoro tra Balzani Paola ed altri ed il Calzaturificio Kent), il 16 marzo 1974 dal pretore di Roma (Gaetani Mario c/soc. Simon Rochas), il 20 marzo 1974 dal pretore di Catania (Sambataro Antonio c/soc. SIRET), il 6 aprile 1974 ed il 1 aprile 1974 dal pretore di Roma (Tudini Albertino c/Azienda Gerardi e Santellini Gino c/soc. Aerea Mediterranea), ed il 26 giugno 1974 dal pretore di Rotondella (Vitale Nicola c/Lunati Pasquale), rispettivamente iscritte ai nn. 165, 185, 226, 299, 300 e 372 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974, n. 153 del 12 giugno 1974, n. 167 del 26 giugno 1974, n. 250 del 25 settembre 1974 e n. 284 del 30 ottobre 1974; 2) ordinanze emesse il 10 maggio 1974 dal pretore di San Severino Marche (Serloni Giorgio c/soc. SIELPA), il 9 marzo 1974 dal pretore di Modena (Benetti Silvano c/soc. CEOM), il 26 luglio 1974 dal pretore di Catania (Baccini Grazia ed altro c/Caffarelli Giuseppe), il 25 luglio 1974 dal pretore di Alba (Ferro Vittorio c/Monte dei Paschi di Siena ed altro), il 25 settembre 1974 dal tribunale di Udine (Minisini Anna Maria c/soc. Centro Ricerche Arte Industria), ed il 18 ottobre 1974 dal pretore di Sanremo (De Rosa Persco c/soc. OTAT), rispettivamente iscritte ai nn. 392, 406, 421, 490, 500 e 508 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30 ottobre 1974, n. 296 del 13 novembre 1974, n. 309 del 27 novembre 1974, n. 14 del 15 gennaio 1975 e n. 21 del 22 gennaio 1975. Visti gli atti di costituzione della Società Aerea Mediterranea e del Monte dei Paschi di Siena, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; uditi l'avv. Maurizio Marazza, per la soc. Aerea Mediterranea, l'avv. Valente Simi, per il Monte dei Paschi di Siena, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione: a) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Modena, Roma, San Severino Marche, Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il tribunale di Udine; b) le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 420, commi primo e quinto, del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena ed Alba, di cui in epigrafe; c) le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Roma, Arcidosso e Rotondella. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giulio Gionfrida
Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 13/77 A. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 414 E 416 (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - ATTIVITA' DEFENSIONALI DELLE PARTI - PRECLUSIONI - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA CONVENUTO E ATTORE - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 13/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ARTT. 418 E 420, COMMI PRIMO E QUINTO (MODIFICATI DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DISCIPLINA DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NEI CONFRONTI DELL'ATTORE - ASSUNTA NON EQUIPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'ATTORE IN RICONVENZIONE E DI QUELLA DEL CONVENUTO QUANTO ALLE RISPETTIVE ATTIVITA' DIFENSIVE - INSUSSISTENZA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 13/77 C. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE, A FAVORE DEL LAVORATORE, IL MAGGIOR DANNO EVENTUALMENTE SUBITO PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL CREDITO - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI CREDITI PECUNIARI - GIUSTIFICAZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INFONDATEZZA.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice di procedura civile (disp. att.)-Art. 150
- legge-Art. 9
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 13/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, TERZO COMMA (MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - OBBLIGO DEL GIUDICE DI DETERMINARE, A FAVORE DEL LAVORATORE, IL MAGGIOR DANNO EVENTUALMENTE SUBITO PER LA DIMINUZIONE DI VALORE DEL CREDITO - MANCATA DISTINZIONE DALLA GENERALITA' DI PARTICOLARI RAPPORTI - NON DETERMINA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 13/77 E. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - APPLICABILITA' DELLE NUOVE NORME AI PROCESSI IN CORSO - LIMITI - LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 20, COMMA PRIMO - POSSIBILITA' DI TRARNE ARGOMENTO PER LA RETROATTIVITA' DELL'ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973) - ESCLUSIONE.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- legge-Art. 20, comma 1
SENT. 13/77 F. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - DECORRENZA DELLA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO "DAL GIORNO DELLA MATURAZIONE DEL DIRITTO" - INTERPRETAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI TRARNE ARGOMENTO A FAVORE DELLA RETROATTIVITA' DELLA RIVALUTAZIONE.
Norme citate
SENT. 13/77 G. IRRETROATTIVITA' DELLA LEGGE (PRINCIPIO DI) - NATURA - RILEVANZA.
SENT. 13/77 H. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 429, COMMA TERZO (MODIFICATO DALL'ART. 1 LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 - DECORRENZA DEL DIRITTO ALLA RIVALUTAZIONE ANCHE DA DATA ANTERIORE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - INESATTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- disposizioni sulla legge in generale-Art. 11
- codice civile-Art. 1224
- codice di procedura civile-Art. 429, comma 3
- codice civile-Art. 1282
- legge-Art. 1
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 161